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TASI 2018
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TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE
Inserito sul sito il 17/02/2022 alle ore 16:14:45 per numero giorni 586
REGOLAMENTO TA.RI
Inserito sul sito il 04/02/2022 alle ore 14:02:22 per numero giorni 599
REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019,N. 160 - MODIFICATO CON DCC 34/2021
Inserito sul sito il 06/05/2021 alle ore 17:01:22 per numero giorni 873

Come fare per


Fonte:Anutel
Testata: Italia Oggi
Di Matteo Barbero

Per sapere se e quando pagare, contribuenti e professionisti devono effettuare due passaggi.

1) Innanzitutto, devono verificare come l'Istat ha classificato il comune o i comuni nei quali sono ubicati i propri terreni (sia coltivati che incolti). A tal fine, è necessario accedere al sito dell'Istat (http://www.istat.it/it/archivio/6789) e verificare il codice riportato nella colonna «S» rubricata «comune montano», che potrà essere «T» (totalmente montano), «P» (parzialmente montano), «NM» (non montano).

Nel primo caso (comuni totalmente montani), l'Imu non è dovuta e se versata nel 2014 puó essere chiesta a rimborso. Nel secondo caso (comuni parzialmente montani), sono esenti solo i terreni afferenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Nel terzo caso (comuni non montani), tutti i terreni sono assoggettati al prelievo. Vale la pena di precisare che, in tutti e tre i casi, non assume alcun rilievo l'altitudine del comune. Ma, attenzione, qui scatta il secondo passaggio.

2) Come detto, infatti, solo per il 2014 valgono anche le esenzioni (legate all'altimetria) previste dal dm di novembre. Per cui, per esempio, in un comune collocato a 300 metri di altitudine, ma non riconosciuto come montano o parzialmente montano dall'Istat, coltivatori diretti e Iap non dovranno pagare sui propri terreni l'Imu 2014, perché essi sarebbero stati esenti in base a quanto stabilito dal dm; essi dovranno versare, peró, l'Imu 2015.

Una volta appurato che si deve pagare, si puó passare alla determinazione del quantum. A tal fine, ricordiamo che la base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 75 per i coltivatori diretti e gli iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull'eccedenza fino a 32 mila euro.

Quanto all'aliquota, infine, per il 2014 si applica quella «di base» stabilita dalla legge (7,6 per mille), salvo che l'ente non abbia approvato una specifica aliquota per i terreni agricoli. La stessa aliquota dovrà essere utilizzata per calcolare l'acconto 2015, mentre per il saldo si dovrà tenere conto delle eventuali decisioni assunte dai sindaci nei prossimi mesi.
Fonte:Anutel
Testata: Italia Oggi
Di Matteo Barbero

Per sapere se e quando pagare, contribuenti e professionisti devono effettuare due passaggi.

1) Innanzitutto, devono verificare come l'Istat ha classificato il comune o i comuni nei quali sono ubicati i propri terreni (sia coltivati che incolti). A tal fine, è necessario accedere al sito dell'Istat (http://www.istat.it/it/archivio/6789) e verificare il codice riportato nella colonna «S» rubricata «comune montano», che potrà essere «T» (totalmente montano), «P» (parzialmente montano), «NM» (non montano).

Nel primo caso (comuni totalmente montani), l'Imu non è dovuta e se versata nel 2014 puó essere chiesta a rimborso. Nel secondo caso (comuni parzialmente montani), sono esenti solo i terreni afferenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Nel terzo caso (comuni non montani), tutti i terreni sono assoggettati al prelievo. Vale la pena di precisare che, in tutti e tre i casi, non assume alcun rilievo l'altitudine del comune. Ma, attenzione, qui scatta il secondo passaggio.

2) Come detto, infatti, solo per il 2014 valgono anche le esenzioni (legate all'altimetria) previste dal dm di novembre. Per cui, per esempio, in un comune collocato a 300 metri di altitudine, ma non riconosciuto come montano o parzialmente montano dall'Istat, coltivatori diretti e Iap non dovranno pagare sui propri terreni l'Imu 2014, perché essi sarebbero stati esenti in base a quanto stabilito dal dm; essi dovranno versare, peró, l'Imu 2015.

Una volta appurato che si deve pagare, si puó passare alla determinazione del quantum. A tal fine, ricordiamo che la base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 75 per i coltivatori diretti e gli iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull'eccedenza fino a 32 mila euro.

Quanto all'aliquota, infine, per il 2014 si applica quella «di base» stabilita dalla legge (7,6 per mille), salvo che l'ente non abbia approvato una specifica aliquota per i terreni agricoli. La stessa aliquota dovrà essere utilizzata per calcolare l'acconto 2015, mentre per il saldo si dovrà tenere conto delle eventuali decisioni assunte dai sindaci nei prossimi mesi.
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