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Richiesta rateizzazione sanzioni Codice della Strada (art. 202-bis)

Come fare per


Si allega la circolare n°4447 del 01.08.2012 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla circolazione delle biciclette con particolare attenzione ai velocipedi da corsa ed alle mountain bike:


PREMI QUI per visualizzare il documento

Si allega la circolare n°4447 del 01.08.2012 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla circolazione delle biciclette con particolare attenzione ai velocipedi da corsa ed alle mountain bike:


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Nella "Norma di copertura finanziaria", prevista all’articolo 53 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, viene previsto, a copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni, di provvedere con maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Per questo motivo l'importo previsto quale contributo unificato per il ricorso a giudice di pace subisce un incremento di 6 euro, passando dai 37 ai 43 euro.
Nella "Norma di copertura finanziaria", prevista all’articolo 53 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, viene previsto, a copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni, di provvedere con maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Per questo motivo l'importo previsto quale contributo unificato per il ricorso a giudice di pace subisce un incremento di 6 euro, passando dai 37 ai 43 euro.
Per avere informazioni aggiornate in merito a tutto quanto accade attorno al mondo dell'automobilista si coniglia di visitare il portale dell'automobilista al seguente link: https://www.ilportaledellautomobilista.it
Per avere informazioni aggiornate in merito a tutto quanto accade attorno al mondo dell'automobilista si coniglia di visitare il portale dell'automobilista al seguente link: https://www.ilportaledellautomobilista.it
Lunedì 3 novembre 2015 va a regime la novità in materia di carta di circolazione.

È previsto l'obbligo di comunicare alla motorizzazione, ma non al pubblico registro automobilistico, gli atti, diversi dal trasferimento di proprietà/cessione in leasing, dai quali derivano la variazione concernente l'intestatario della carta di circolazione o quegli atti che trasferiscono la disponibilità dei veicoli per periodi superiori a 30 giorni.

Al riguardo va precisato che i giorni devono essere continuativi, si calcolano i giorni dal calendario e durante questo periodo superiore a 30 giorni va fatta la comunicazione soltanto se un soggetto diverso dal proprietario ha la disponibilità esclusiva del veicolo; peraltro, se la disponibilità è in capo ad un famigliare convivente non vi è alcun obbligo di comunicazione.

Vediamo alcuni esempi.

Tizio è proprietario di un veicolo e ne concede l'uso anche ad altri soggetti. Poiché non vi è l'uso esclusivo in capo ad una sola persona niente obbligo di comunicazione.

Genitore proprietario di un veicolo che è utilizzato in modo esclusivo e per periodo superiore a 30 giorni da altro famigliare con lui convivente; non vi è obbligo.

Nonna proprietaria di un veicolo che è nella esclusiva disponibilità del nipote che non convive con la nonna, vi è obbligo di comunicazione.

Soggetto che guida il veicolo intestato ad altra persona detenendolo in modo esclusivo non più di 30 giorni; non è soggetto all'obbligo di questa comunicazione.

Da quando vige l'obbligo. Importante precisare che l'obbligo di comunicazione alla motorizzazione vale soltanto per gli atti adottati dal 3 novembre e non prima. Pertanto se un veicolo è stato dato in comodato per un anno nel mese di ottobre 2014 non è comunque soggetto all'obbligo di comunicazione.

Termine entro cui comunicare le variazioni. Ci sono 30 giorni dalla data dell'atto per fare la comunicazione. Pertanto la variazione che interverrà al 15 novembre dovrà essere dichiarata entro il 14 dicembre.

A quali veicoli si applica la nuova norma. Le nuove procedure trovano per ora applicazione esclusivamente con riferimento a autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, pertanto sono esclusi i ciclomotori.

Chi deve comunicare. Nel caso di trasferimento della disponibilità del veicolo a persona di versa da l proprietario, non è quest'ultimo a dover comunicare, bensì il cd dante causa ovvero la persona che utilizzerà il mezzo.

Quali sono i casi soggetti a comunicazione.

a) Come facevamo accenno più sopra, vanno dichiarate le modifiche dell'intestatario della carta di circolazione (ricordiamo che intestatario puó essere il proprietario del veicolo/locatore/ nudo proprietario/ acquirente con patto di riservato dominio/usufruttuario; il caso è dunque quello in cui l'intestatario subisce una modifica per la parte che riguarda la denominazione della ragione sociale dell'ente a cui intestato la carta di circolazione; nel caso, invece, di un persona fisica la modifica potrebbe riguardare il nome, il cognome, la data di nascita ed luogo di nascita; si pensi ad una persona che aggiunge al cognome paterno anche quello materno come previsto dalla normativa.

b) Fatto cenno alle variazioni che riguardano intestatario della carta di circolazione, il contenuto più importante di questa novità ovvero la intestazione temporanea di autoveicoli e motoveicoli rimorchi.

Qualora un soggetto acquisisca la disponibilità esclusiva per un periodo continuativo superiore a 30 giorni deve comunicarlo alla Motorizzazione al fine di annotare le nuove informazioni sulla carta di circolazione. Viola questa disposizione incorre nella sanzione di 705€ oltre al ritiro della carta di circolazione.

Tra le ipotesi di utilizzo in via esclusiva per un periodo superiore a 30 giorni rientrano il comodato (ovvero il prestito gratuito della cosa), la custodia giudiziale, la locazione senza conducente nonché l'utilizzo del veicolo da parte degli eredi in attesa che venga definita la situazione ereditaria.

Chi sono i soggetti legittimati a concedere a terzi i veicoli in comodato? Sono il proprietario, il locatario nell'ipotesi di leasing, l'usufruttuario ed, infine, l'acquirente nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio. I veicoli possono essere concessi in comodato sia persone fisiche, sia persone giuridico. Per quanto riguarda il comodato dei veicoli aziendali, l'ipotesi puó essere quella in cui veicolo è di proprietà della casa costruttrice che lo dà, per esigenze di mercato o di rappresentanza, a soggetti quali ad esempio giornalisti o rappresentanti di istituzioni pubbliche; allo stato attuale è incerto, e molto confuso, l'utilizzo da parte dei dipendenti per esigenze non lavorative.

Altre ipotesi di assegnazione di un veicolo è quello della custode giudiziale qualora il custode abbia la facoltà d'uso del veicolo.

Ulteriore ipotesi è quella del veicolo che viene noleggiato per un periodo superiore a 30 giorni. Si noti che in questo caso la motorizzazione non rilascia alcuna tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto l' informazione viene utilizzata al fine di aggiornare l'archivio dei veicoli, pertanto il conducente non è tenuto a esibire alcunché nonostante sia in possesso di una ricevuta attestante l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione. L'organo di polizia, quindi, sulla strada non avrà facoltà di chiedere l'esibizione del documento che dimostra l'assolvimento dell'obbligo. Chi noleggia il veicolo è, a differenze degli altri casi di disponibilità del mezzo per periodo superiore a 30 giorni, responsabile in solido, con il trasgressore, per il pagamento della sanzione.

Ulteriore ipotesi è quella dell'intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci. In questo caso va comunicato il nome del genitore per il caso dei figli minori, e quello del tutore per il caso di persone interdette. Nomi che verranno inseriti nella carta di circolazione. Al compimento della maggiore età, ovvero in caso di cessazione dello status di interdizione, il figlio e la persona non più interdetta possono chiedere il rilascio di un nuovo duplicato della carta di circolazione al fine di poter cancellare le precedenti annotazioni.

La legge prevede poi una così detta norma di chiusura in bianco, in quanto è stabilito che fuori dei casi sopra descritti, qualora per effetto di contratti o atti unilaterali -conformi ovviamente all'ordinamento giuridico- la disponibilità di un veicolo venga trasferita ad altro soggetto per oltre 30 giorni, questo è tenuto alla comunicazione. Rientra in queste ipotesi il caso di utilizzo di veicolo intestato a persona defunta, nel periodo che intercorre fra la morte e la definizione dell'eredità. Chi si prende temporaneamente in carico tale veicolo dovrà comunicarlo alla Motorizzazione.

In ultimo, è da ricordare che qualora la carta di circolazione contenente le indicazioni relative alle ipotesi sopra riportate venga smarrita, distrutta o deteriorata, deve esserne chiesto il duplicato.

Responsabilità in solido. In tema di responsabilità in solido, nulla cambia; pertanto, in caso di mancata individuazione del trasgressore delle violazioni commesse alla guida del veicolo, della violazione risponde ancora il proprietario/utilizzatore del veicolo in leasing/locazione/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio. Colui che ha la reale disponibilità del veicolo -ancorché sia stata regolarmente annotata sulla carta di circolazione a seguito della sua dichiarazione- non è tenuto al pagamento della sanzione in solido con l'autore della violazione, salvo sia lui stesso il trasgressore. Così, ad esempio, se Tizio passa col semaforo rosso guidando un veicolo intestato a Caio ma nella disponibilità esclusiva di Sempronio, sarà comunque Caio che dovrà rispondere del pagamento qualora Tizio non paghi o non sia stato individuato dall'organo di polizia stradale quale trasgressore.

Comunicazione dati del conducente. Anche in tema di obbligo di comunicazione del dati, il reale utilizzatore non soggiace ad alcun dovere, in quanto a lui non puó essere chiesto di comunicare chi si trovasse alla guida al momento della commessa violazione

Fonte: infocds.it

Il Ministero degli Interni, con circolare n. 7812 del 31 ottobre 2014, «Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., c art. 247-bis Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992)», ha diramato ulteriori disposizioni a ridosso della data di entrata in vigore delle nuove procedure per l'intestazione temporanea dei veicoli.

L'attesa circolare detta intanto disposizioni operative in ambito di "comodato". Premesso che tale istituto è a forma libera, nel senso che non richiede obbligatoriamente la forma scritta, il Ministero precisa che l'obbligo di annotazione, è imposto solo quando tale atto, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.

Con questo il Ministero intende evidenziare che nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.

Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3 novembre 2014.

Le eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dalla data fissata, quindi a partire dal 4 dicembre 2014.

Fonte: Memoweb 204 del 05.11.2014 - Edizioni Gaspari
Lunedì 3 novembre 2015 va a regime la novità in materia di carta di circolazione.

È previsto l'obbligo di comunicare alla motorizzazione, ma non al pubblico registro automobilistico, gli atti, diversi dal trasferimento di proprietà/cessione in leasing, dai quali derivano la variazione concernente l'intestatario della carta di circolazione o quegli atti che trasferiscono la disponibilità dei veicoli per periodi superiori a 30 giorni.

Al riguardo va precisato che i giorni devono essere continuativi, si calcolano i giorni dal calendario e durante questo periodo superiore a 30 giorni va fatta la comunicazione soltanto se un soggetto diverso dal proprietario ha la disponibilità esclusiva del veicolo; peraltro, se la disponibilità è in capo ad un famigliare convivente non vi è alcun obbligo di comunicazione.

Vediamo alcuni esempi.

Tizio è proprietario di un veicolo e ne concede l'uso anche ad altri soggetti. Poiché non vi è l'uso esclusivo in capo ad una sola persona niente obbligo di comunicazione.

Genitore proprietario di un veicolo che è utilizzato in modo esclusivo e per periodo superiore a 30 giorni da altro famigliare con lui convivente; non vi è obbligo.

Nonna proprietaria di un veicolo che è nella esclusiva disponibilità del nipote che non convive con la nonna, vi è obbligo di comunicazione.

Soggetto che guida il veicolo intestato ad altra persona detenendolo in modo esclusivo non più di 30 giorni; non è soggetto all'obbligo di questa comunicazione.

Da quando vige l'obbligo. Importante precisare che l'obbligo di comunicazione alla motorizzazione vale soltanto per gli atti adottati dal 3 novembre e non prima. Pertanto se un veicolo è stato dato in comodato per un anno nel mese di ottobre 2014 non è comunque soggetto all'obbligo di comunicazione.

Termine entro cui comunicare le variazioni. Ci sono 30 giorni dalla data dell'atto per fare la comunicazione. Pertanto la variazione che interverrà al 15 novembre dovrà essere dichiarata entro il 14 dicembre.

A quali veicoli si applica la nuova norma. Le nuove procedure trovano per ora applicazione esclusivamente con riferimento a autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, pertanto sono esclusi i ciclomotori.

Chi deve comunicare. Nel caso di trasferimento della disponibilità del veicolo a persona di versa da l proprietario, non è quest'ultimo a dover comunicare, bensì il cd dante causa ovvero la persona che utilizzerà il mezzo.

Quali sono i casi soggetti a comunicazione.

a) Come facevamo accenno più sopra, vanno dichiarate le modifiche dell'intestatario della carta di circolazione (ricordiamo che intestatario puó essere il proprietario del veicolo/locatore/ nudo proprietario/ acquirente con patto di riservato dominio/usufruttuario; il caso è dunque quello in cui l'intestatario subisce una modifica per la parte che riguarda la denominazione della ragione sociale dell'ente a cui intestato la carta di circolazione; nel caso, invece, di un persona fisica la modifica potrebbe riguardare il nome, il cognome, la data di nascita ed luogo di nascita; si pensi ad una persona che aggiunge al cognome paterno anche quello materno come previsto dalla normativa.

b) Fatto cenno alle variazioni che riguardano intestatario della carta di circolazione, il contenuto più importante di questa novità ovvero la intestazione temporanea di autoveicoli e motoveicoli rimorchi.

Qualora un soggetto acquisisca la disponibilità esclusiva per un periodo continuativo superiore a 30 giorni deve comunicarlo alla Motorizzazione al fine di annotare le nuove informazioni sulla carta di circolazione. Viola questa disposizione incorre nella sanzione di 705€ oltre al ritiro della carta di circolazione.

Tra le ipotesi di utilizzo in via esclusiva per un periodo superiore a 30 giorni rientrano il comodato (ovvero il prestito gratuito della cosa), la custodia giudiziale, la locazione senza conducente nonché l'utilizzo del veicolo da parte degli eredi in attesa che venga definita la situazione ereditaria.

Chi sono i soggetti legittimati a concedere a terzi i veicoli in comodato? Sono il proprietario, il locatario nell'ipotesi di leasing, l'usufruttuario ed, infine, l'acquirente nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio. I veicoli possono essere concessi in comodato sia persone fisiche, sia persone giuridico. Per quanto riguarda il comodato dei veicoli aziendali, l'ipotesi puó essere quella in cui veicolo è di proprietà della casa costruttrice che lo dà, per esigenze di mercato o di rappresentanza, a soggetti quali ad esempio giornalisti o rappresentanti di istituzioni pubbliche; allo stato attuale è incerto, e molto confuso, l'utilizzo da parte dei dipendenti per esigenze non lavorative.

Altre ipotesi di assegnazione di un veicolo è quello della custode giudiziale qualora il custode abbia la facoltà d'uso del veicolo.

Ulteriore ipotesi è quella del veicolo che viene noleggiato per un periodo superiore a 30 giorni. Si noti che in questo caso la motorizzazione non rilascia alcuna tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto l' informazione viene utilizzata al fine di aggiornare l'archivio dei veicoli, pertanto il conducente non è tenuto a esibire alcunché nonostante sia in possesso di una ricevuta attestante l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione. L'organo di polizia, quindi, sulla strada non avrà facoltà di chiedere l'esibizione del documento che dimostra l'assolvimento dell'obbligo. Chi noleggia il veicolo è, a differenze degli altri casi di disponibilità del mezzo per periodo superiore a 30 giorni, responsabile in solido, con il trasgressore, per il pagamento della sanzione.

Ulteriore ipotesi è quella dell'intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci. In questo caso va comunicato il nome del genitore per il caso dei figli minori, e quello del tutore per il caso di persone interdette. Nomi che verranno inseriti nella carta di circolazione. Al compimento della maggiore età, ovvero in caso di cessazione dello status di interdizione, il figlio e la persona non più interdetta possono chiedere il rilascio di un nuovo duplicato della carta di circolazione al fine di poter cancellare le precedenti annotazioni.

La legge prevede poi una così detta norma di chiusura in bianco, in quanto è stabilito che fuori dei casi sopra descritti, qualora per effetto di contratti o atti unilaterali -conformi ovviamente all'ordinamento giuridico- la disponibilità di un veicolo venga trasferita ad altro soggetto per oltre 30 giorni, questo è tenuto alla comunicazione. Rientra in queste ipotesi il caso di utilizzo di veicolo intestato a persona defunta, nel periodo che intercorre fra la morte e la definizione dell'eredità. Chi si prende temporaneamente in carico tale veicolo dovrà comunicarlo alla Motorizzazione.

In ultimo, è da ricordare che qualora la carta di circolazione contenente le indicazioni relative alle ipotesi sopra riportate venga smarrita, distrutta o deteriorata, deve esserne chiesto il duplicato.

Responsabilità in solido. In tema di responsabilità in solido, nulla cambia; pertanto, in caso di mancata individuazione del trasgressore delle violazioni commesse alla guida del veicolo, della violazione risponde ancora il proprietario/utilizzatore del veicolo in leasing/locazione/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio. Colui che ha la reale disponibilità del veicolo -ancorché sia stata regolarmente annotata sulla carta di circolazione a seguito della sua dichiarazione- non è tenuto al pagamento della sanzione in solido con l'autore della violazione, salvo sia lui stesso il trasgressore. Così, ad esempio, se Tizio passa col semaforo rosso guidando un veicolo intestato a Caio ma nella disponibilità esclusiva di Sempronio, sarà comunque Caio che dovrà rispondere del pagamento qualora Tizio non paghi o non sia stato individuato dall'organo di polizia stradale quale trasgressore.

Comunicazione dati del conducente. Anche in tema di obbligo di comunicazione del dati, il reale utilizzatore non soggiace ad alcun dovere, in quanto a lui non puó essere chiesto di comunicare chi si trovasse alla guida al momento della commessa violazione

Fonte: infocds.it

Il Ministero degli Interni, con circolare n. 7812 del 31 ottobre 2014, «Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., c art. 247-bis Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992)», ha diramato ulteriori disposizioni a ridosso della data di entrata in vigore delle nuove procedure per l'intestazione temporanea dei veicoli.

L'attesa circolare detta intanto disposizioni operative in ambito di "comodato". Premesso che tale istituto è a forma libera, nel senso che non richiede obbligatoriamente la forma scritta, il Ministero precisa che l'obbligo di annotazione, è imposto solo quando tale atto, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.

Con questo il Ministero intende evidenziare che nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.

Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3 novembre 2014.

Le eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dalla data fissata, quindi a partire dal 4 dicembre 2014.

Fonte: Memoweb 204 del 05.11.2014 - Edizioni Gaspari

Al fine di dare seguito a quanto richiesto dalla circolare della Prefettura U.T.G. di Cuneo n° 1136/20.3.3 Area V del 09.01.2013 si riportano gli stampati di informazione


, redatti in italiano, rumeno e arabo, in merito al citato gas tossico realizzati dall'ASL CN1 ed il Servizio della Maxiemergenza 118 di Cuneo al fine di una capillare e migliore conoscenza di tale problematica la cui insidiosità ha spesso conseguenze gravi e anche mortali.

Premi sotto per aprire lo stampato nella lingua corrispondente:

ITALIANO

RUMENO

ARABO

CINESE

Al fine di dare seguito a quanto richiesto dalla circolare della Prefettura U.T.G. di Cuneo n° 1136/20.3.3 Area V del 09.01.2013 si riportano gli stampati di informazione


, redatti in italiano, rumeno e arabo, in merito al citato gas tossico realizzati dall'ASL CN1 ed il Servizio della Maxiemergenza 118 di Cuneo al fine di una capillare e migliore conoscenza di tale problematica la cui insidiosità ha spesso conseguenze gravi e anche mortali.

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CINESE

Il servizio Polizia Locale, composto da due agenti ed un esecutore con competenza di ausiliario del traffico, a differenza delle altre forze di polizia, ha competenza esclusivamente legata al territorio dell’ente di appartenenza in quanto amministrativa e soggiace a normativa Statale, Regionale e Comunale.
Oltre ai normali servizi di polizia stradale (contravvenzioni a violazione del codice della strada, viabilità, controllo del traffico ecc. . .), è costantemente impegnata nel controllo del territorio.
La Polizia Locale collabora con tutti gli Uffici Comunale e la Squadra Tecnica per tutte quelle attività che si rendono necessarie al buon funzionamento dell’ente.
In realtà la Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di notevole estensione e di fondamentale importanza per la collettività.
Sono compiti derivati dal continuo evolversi della vita sociale e dalle necessità che sorgono dalla comunità locale.
Nella gran parte dei casi il lavoro della Polizia Locale si realizza in stretta collaborazione con altre istituzioni; ció rende ancora più difficile, per il cittadino comune, averne un quadro di insieme.

Ecco in sintesi i principali campi di intervento:

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
-regolazione del traffico
-prevenzione e accertamento delle violazioni nella circolazione stradale
-rilevazione degli incidenti stradali
-servizio rimozione veicoli
-insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole
-rilascio permessi per occupazioni temporanee di suolo pubblico

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
-controlli e repressione degli illeciti riguardanti il commercio fisso e ambulante
-controlli sulle licenze, le iscrizioni in registri, le approvazioni e in genere su tutte quelle
attività che necessitano di autorizzazione
-gestione del mercato settimanale e delle castagne in autunno
-verifiche su impianti pubblicitari

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA QUALITA'DELLA VITA URBANA
-prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sulla applicazione delle
leggi a tutela dell'ambiente e della sua salubrità
-interventi per i rumori molesti
-controllo e tutela degli animali
-indizione aste per lotti boschivi
-controllo mediante videosorveglianza

DISAGIO SOCIALE
-attività di aiuto e tutela alle fasce "deboli" della popolazione
-collaborazione con i Servizi Sociali
-rilascio permessi di circolazione e sosta invalidi

ALTRI SERVIZI
-servizi di scorta e rappresentanza
-svolgimento di verifiche per conto del Servizio Anagrafe, degli uffici giudiziari, di altre
istituzioni pubbliche
-consegna ai cittadini di atti di notifica
-funzione di collegamento tra il cittadino ed i vari servizi comunali (in particolare il
Servizio Tecnico)
-ricezione denunce di smarrimento documenti
-gestione servizio scuolabus
-gestione servizio di pesatura pubblica
-gestione calendario di utilizzo delle strutture comunali

L'Agente di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, esercita anche funzioni e compiti analoghi a quelli delle altre forze di Polizia dello Stato contribuendo, specie nell'ambito della microcriminalità diffusa, alla prevenzione e repressione di quei reati che minano la sicurezza dei cittadini.
In questo campo i Vigili Urbani intervengono per iniziativa diretta quando sono presenti al momento in cui viene commesso un reato, o agiscono, in limitati e speciali casi (sequestri, arresti, interrogatori, tentativi di conciliazione) su delega o per l'esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

IL RAPPORTO CON I CITTADINI
La Polizia Locale ritiene di grande importanza stabilire con la cittadinanza un rapporto di collaborazione e di fiducia.
Il servizio Polizia Locale, composto da due agenti ed un esecutore con competenza di ausiliario del traffico, a differenza delle altre forze di polizia, ha competenza esclusivamente legata al territorio dell’ente di appartenenza in quanto amministrativa e soggiace a normativa Statale, Regionale e Comunale.
Oltre ai normali servizi di polizia stradale (contravvenzioni a violazione del codice della strada, viabilità, controllo del traffico ecc. . .), è costantemente impegnata nel controllo del territorio.
La Polizia Locale collabora con tutti gli Uffici Comunale e la Squadra Tecnica per tutte quelle attività che si rendono necessarie al buon funzionamento dell’ente.
In realtà la Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di notevole estensione e di fondamentale importanza per la collettività.
Sono compiti derivati dal continuo evolversi della vita sociale e dalle necessità che sorgono dalla comunità locale.
Nella gran parte dei casi il lavoro della Polizia Locale si realizza in stretta collaborazione con altre istituzioni; ció rende ancora più difficile, per il cittadino comune, averne un quadro di insieme.

Ecco in sintesi i principali campi di intervento:

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
-regolazione del traffico
-prevenzione e accertamento delle violazioni nella circolazione stradale
-rilevazione degli incidenti stradali
-servizio rimozione veicoli
-insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole
-rilascio permessi per occupazioni temporanee di suolo pubblico

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
-controlli e repressione degli illeciti riguardanti il commercio fisso e ambulante
-controlli sulle licenze, le iscrizioni in registri, le approvazioni e in genere su tutte quelle
attività che necessitano di autorizzazione
-gestione del mercato settimanale e delle castagne in autunno
-verifiche su impianti pubblicitari

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA QUALITA'DELLA VITA URBANA
-prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sulla applicazione delle
leggi a tutela dell'ambiente e della sua salubrità
-interventi per i rumori molesti
-controllo e tutela degli animali
-indizione aste per lotti boschivi
-controllo mediante videosorveglianza

DISAGIO SOCIALE
-attività di aiuto e tutela alle fasce "deboli" della popolazione
-collaborazione con i Servizi Sociali
-rilascio permessi di circolazione e sosta invalidi

ALTRI SERVIZI
-servizi di scorta e rappresentanza
-svolgimento di verifiche per conto del Servizio Anagrafe, degli uffici giudiziari, di altre
istituzioni pubbliche
-consegna ai cittadini di atti di notifica
-funzione di collegamento tra il cittadino ed i vari servizi comunali (in particolare il
Servizio Tecnico)
-ricezione denunce di smarrimento documenti
-gestione servizio scuolabus
-gestione servizio di pesatura pubblica
-gestione calendario di utilizzo delle strutture comunali

L'Agente di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, esercita anche funzioni e compiti analoghi a quelli delle altre forze di Polizia dello Stato contribuendo, specie nell'ambito della microcriminalità diffusa, alla prevenzione e repressione di quei reati che minano la sicurezza dei cittadini.
In questo campo i Vigili Urbani intervengono per iniziativa diretta quando sono presenti al momento in cui viene commesso un reato, o agiscono, in limitati e speciali casi (sequestri, arresti, interrogatori, tentativi di conciliazione) su delega o per l'esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

IL RAPPORTO CON I CITTADINI
La Polizia Locale ritiene di grande importanza stabilire con la cittadinanza un rapporto di collaborazione e di fiducia.
Il Ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni, con circolare n° 1319 del 14 febbraio 2013 ha precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso almeno di 30 giorni e nel contempo a manterere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino al 15° giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
Il Ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni, con circolare n° 1319 del 14 febbraio 2013 ha precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso almeno di 30 giorni e nel contempo a manterere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino al 15° giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
L'Ufficio Polizia Municipale intende sensibilizzare i proprietari di veicoli al rispetto della segnaletica stradale di divieto all'interno della viabilità del centro storico dove è vigente la sosta regolamentata da disco orario dalle 8 alle 20 compreso i festivi:

Via VIII Agosto - tratto a senso unico;
Via Martiri della LIbertà - tratto;
P.zza Luigi Biagioni;
Via Marengo Olivero - tratto;
Via Roma;
P.zza San Magno lungo strada;
Via Luigi Barale fino alle Poste.
A tal fine è stato nuovamente distribuito nei negozi e nei pubblici esercizi il manifestino riportato a lato.

Si ricorda che deve essere utilizzato un solo disco orario per ogni veicolo e posizionato in modo da essere ben visibile dall'esterno (es. sul cruscotto dal posto di guida), inoltre deve essere segnalata l'ora di inizio sosta la quale non puó essere spostata al termine del periodo di sosta consentito sullo stesso stallo (il veicolo deve spostarsi).

Con il rispetto di tale norma è possibile aumentare la disponibilità di posteggi in una zona dove non possono esserne creati di nuovi evitando disagi e sanzioni per gli utenti.
L'Ufficio Polizia Municipale intende sensibilizzare i proprietari di veicoli al rispetto della segnaletica stradale di divieto all'interno della viabilità del centro storico dove è vigente la sosta regolamentata da disco orario dalle 8 alle 20 compreso i festivi:

Via VIII Agosto - tratto a senso unico;
Via Martiri della LIbertà - tratto;
P.zza Luigi Biagioni;
Via Marengo Olivero - tratto;
Via Roma;
P.zza San Magno lungo strada;
Via Luigi Barale fino alle Poste.
A tal fine è stato nuovamente distribuito nei negozi e nei pubblici esercizi il manifestino riportato a lato.

Si ricorda che deve essere utilizzato un solo disco orario per ogni veicolo e posizionato in modo da essere ben visibile dall'esterno (es. sul cruscotto dal posto di guida), inoltre deve essere segnalata l'ora di inizio sosta la quale non puó essere spostata al termine del periodo di sosta consentito sullo stesso stallo (il veicolo deve spostarsi).

Con il rispetto di tale norma è possibile aumentare la disponibilità di posteggi in una zona dove non possono esserne creati di nuovi evitando disagi e sanzioni per gli utenti.
Le principali novità a partire dal 1 settembre 2015:

A partire da tale data entreranno in vigore importanti modifiche e semplificazioni al Regolamento forestale di attuazione della legge regionale 4/2009.

Le principali novità:

La comunicazione corredata da relazione tecnica (art. 5) viene eliminata e contestualmente vengono ridefiniti i casi per cui sono previste la comunicazione semplice (art. 4) o l'autorizzazione con progetto d'intervento (art. 6).
Non sono richieste comunicazioni per tagli fino a 150 quintali per anno solare, destinati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi.
Nei boschi a governo a misto il taglio della componente a fustaia dovrà rispettare le epoche di intervento di quella a ceduo (art. 18), tali epoche valgono anche per i robinieti e i castagneti, per i quali sono previste modalità di gestione specifiche (art. 55), a prescindere dalla forma di governo.
Requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali (art. 31): gli interventi su superfici superiori ai 5.000 m2 devono essere realizzati da almeno un operatore in possesso di specifiche competenze professionali.
L' elenco completo delle modifiche è disponibile al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/894
Le principali novità a partire dal 1 settembre 2015:

A partire da tale data entreranno in vigore importanti modifiche e semplificazioni al Regolamento forestale di attuazione della legge regionale 4/2009.

Le principali novità:

La comunicazione corredata da relazione tecnica (art. 5) viene eliminata e contestualmente vengono ridefiniti i casi per cui sono previste la comunicazione semplice (art. 4) o l'autorizzazione con progetto d'intervento (art. 6).
Non sono richieste comunicazioni per tagli fino a 150 quintali per anno solare, destinati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi.
Nei boschi a governo a misto il taglio della componente a fustaia dovrà rispettare le epoche di intervento di quella a ceduo (art. 18), tali epoche valgono anche per i robinieti e i castagneti, per i quali sono previste modalità di gestione specifiche (art. 55), a prescindere dalla forma di governo.
Requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali (art. 31): gli interventi su superfici superiori ai 5.000 m2 devono essere realizzati da almeno un operatore in possesso di specifiche competenze professionali.
L' elenco completo delle modifiche è disponibile al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/894
Nella Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto ministero delle Infrastrutture e Trasporti 20 maggio 2015, n. 78 "Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", adottato dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della politiche agricole.

PREMI QUI per visualizzare il testo del Decreto ministeriale.

Nella Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto ministero delle Infrastrutture e Trasporti 20 maggio 2015, n. 78 "Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", adottato dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della politiche agricole.

PREMI QUI per visualizzare il testo del Decreto ministeriale.

PREMI QUI per visualizzare la nota Prot. 40643 del 29.07.2015
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, è stato pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 maggio 2014, recante "Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.".
Con un forte ritardo il Ministero ha precisato che i sistemi di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3, (ndr, cioè dall'autovettura all'autotreno) devono essere omologati conformemente al:

regolamento UNECE 44/03 o al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE;
al regolamento UNECE n. 129, oppure alle loro eventuali successive modifiche.
La Direttiva 2014/37/UE interviene marginalmente sulle regole preesistenti precisando che i bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 provvisti di sistemi di sicurezza, devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non integrale.

Rimane fermo che sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di sicurezza:

i bambini di età inferiore ai tre anni non possono viaggiare;
i bambini di età superiore ai tre anni la cui statura non raggiunge i 150 cm, non possono occupare un sedile anteriore.
Fonte: Progetto OMNIA - Gruppo Gaspari.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, è stato pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 maggio 2014, recante "Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.".
Con un forte ritardo il Ministero ha precisato che i sistemi di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3, (ndr, cioè dall'autovettura all'autotreno) devono essere omologati conformemente al:

regolamento UNECE 44/03 o al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE;
al regolamento UNECE n. 129, oppure alle loro eventuali successive modifiche.
La Direttiva 2014/37/UE interviene marginalmente sulle regole preesistenti precisando che i bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 provvisti di sistemi di sicurezza, devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non integrale.

Rimane fermo che sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di sicurezza:

i bambini di età inferiore ai tre anni non possono viaggiare;
i bambini di età superiore ai tre anni la cui statura non raggiunge i 150 cm, non possono occupare un sedile anteriore.
Fonte: Progetto OMNIA - Gruppo Gaspari.
Si allegano le circolari: DFP 0029981 P del 20.07.2012 emessa dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in merito alla validità delle patenti categoria AM, A1, A, B1, B e BE rilasciate o rinnovate successivamente al 10 febbraio 2012 e la Circolare n. 636 del 9 gennaio 2013 recante: Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida.
Si allegano le circolari: DFP 0029981 P del 20.07.2012 emessa dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in merito alla validità delle patenti categoria AM, A1, A, B1, B e BE rilasciate o rinnovate successivamente al 10 febbraio 2012 e la Circolare n. 636 del 9 gennaio 2013 recante: Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida.
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