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Comune di Roccavione
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COMMERCIO

Modulistica


Fac-simile elenco beni posti in vendita per venditori occasionali
Manifestazione di interesse per partecipazione a mercatino venditori occasionali
Modello di denuncia inizio attività per esposizione e vendita opere d'arte e/o frutto del proprio ingegno
Modello richiesta per rilascio tesserino regionale vendite occasionali
Richiesta di partecipazione a MERCATINO o FIERA (operatori con licenza o espositori)

Come fare per


Per commercio fisso si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio, esercitata professionalmente, in appositi locali aventi destinazione commerciale (esercizi commerciali).

I settori merceologici sono due: il settore alimentare e quello non alimentare.

La tipologia degli esercizi commerciali si differenzia a seconda della superficie di vendita.

Le tipologie di esercizi commerciali sono:

- gli esercizi di vicinato: esercizi commerciali la cui superficie di vendita non supera i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e i 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

- le medie strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie compresa tra i 151 mq e i 1500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e trai 251 e i 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

- le grandi strutture di vendita: esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore ai 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Non ci sono articoli in questa categoria. Se si visualizzano le sottocategorie, dovrebbero contenere degli articoli.
Per commercio fisso si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio, esercitata professionalmente, in appositi locali aventi destinazione commerciale (esercizi commerciali).

I settori merceologici sono due: il settore alimentare e quello non alimentare.

La tipologia degli esercizi commerciali si differenzia a seconda della superficie di vendita.

Le tipologie di esercizi commerciali sono:

- gli esercizi di vicinato: esercizi commerciali la cui superficie di vendita non supera i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e i 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

- le medie strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie compresa tra i 151 mq e i 1500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e trai 251 e i 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

- le grandi strutture di vendita: esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore ai 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

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Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sullearee private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività puó essere svolta su posteggio fisso (autorizzazione tipo a) o in forma itinerante (autorizzazione tipo b).

Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.

Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l’operatore ha scelto di avviare l’attività.
Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sullearee private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività puó essere svolta su posteggio fisso (autorizzazione tipo a) o in forma itinerante (autorizzazione tipo b).

Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.

Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l’operatore ha scelto di avviare l’attività.
Per esercizio pubblico ovvero attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Il rilascio del titolo autorizzatorio è di esclusiva competenza comunale.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia commerciale fatti salvi i limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

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Per esercizio pubblico ovvero attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Il rilascio del titolo autorizzatorio è di esclusiva competenza comunale.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia commerciale fatti salvi i limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

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L'Ufficio Commercio si occupa dell'applicazione delle norme di legge relative allo svolgimento delle attività commerciali, sia in sede fissa sia su aree pubbliche. Cura, pertanto, l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento ed il trasferimento di proprietà degli esercizi di vicinato. Per quanto attiene il commercio ambulante, cioè l’attività di vendita di merci al dettaglio sulle aree pubbliche, su piazzole (posteggi) assegnati oppure in forma itinerante, cura le pratiche di inizio o variazione attività, nonché la verifica annuale di regolarità dell’impresa (VARA).

Riceve comunicazione per le forme speciali di vendite quali:
- vendita presso il domicilio dei consumatori;
- apertura di spacci interni;
- vendita per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione.

Riceve le comunicazioni relative a vendite straordinarie quali:
- vendite di liquidazione;
- vendite di fine stagione;
- vendite promozionali.

Cura l’apertura, nonchè il trasferimento della proprietà o della gestione di attività di rivendita di quotidiani e periodici, sale giochi, attività di laboratorio, attività di acconciatore ed estetista.

Cura l’istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni di noleggio con conducente.

Per quanto attiene le attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande:
- Rilascia licenza di pubblico esercizio e autorizzazione sanitaria relativamente all'apertura, al subingresso, al trasferimento, di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande.
- Riceve la comunicazione di inizio attività per i giochi leciti. Determina gli orari di apertura e chiusura dei Pubblici Esercizi.
- Riceve la comunicazione di inizio attività e rilascia autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di alimenti e bevande da parte di CIRCOLI PRIVATI.

Per quanto attiene gli Spettacoli ed Intrattenimenti pubblici:
- Rilascia, se ne ricorre la necessità (spettacoli a pagamento e/o con afflusso notevole di persone), licenza temporanea per l'effettuazione di feste, manifestazioni sportive, spettacoli in aree e locali pubblici e privati.
- Rilascia autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande durante le stesse.
- Rilascia autorizzazione temporanea per le attrazioni di spettacolo viaggiante (giostre).
L'Ufficio Commercio si occupa dell'applicazione delle norme di legge relative allo svolgimento delle attività commerciali, sia in sede fissa sia su aree pubbliche. Cura, pertanto, l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento ed il trasferimento di proprietà degli esercizi di vicinato. Per quanto attiene il commercio ambulante, cioè l’attività di vendita di merci al dettaglio sulle aree pubbliche, su piazzole (posteggi) assegnati oppure in forma itinerante, cura le pratiche di inizio o variazione attività, nonché la verifica annuale di regolarità dell’impresa (VARA).

Riceve comunicazione per le forme speciali di vendite quali:
- vendita presso il domicilio dei consumatori;
- apertura di spacci interni;
- vendita per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione.

Riceve le comunicazioni relative a vendite straordinarie quali:
- vendite di liquidazione;
- vendite di fine stagione;
- vendite promozionali.

Cura l’apertura, nonchè il trasferimento della proprietà o della gestione di attività di rivendita di quotidiani e periodici, sale giochi, attività di laboratorio, attività di acconciatore ed estetista.

Cura l’istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni di noleggio con conducente.

Per quanto attiene le attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande:
- Rilascia licenza di pubblico esercizio e autorizzazione sanitaria relativamente all'apertura, al subingresso, al trasferimento, di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande.
- Riceve la comunicazione di inizio attività per i giochi leciti. Determina gli orari di apertura e chiusura dei Pubblici Esercizi.
- Riceve la comunicazione di inizio attività e rilascia autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di alimenti e bevande da parte di CIRCOLI PRIVATI.

Per quanto attiene gli Spettacoli ed Intrattenimenti pubblici:
- Rilascia, se ne ricorre la necessità (spettacoli a pagamento e/o con afflusso notevole di persone), licenza temporanea per l'effettuazione di feste, manifestazioni sportive, spettacoli in aree e locali pubblici e privati.
- Rilascia autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande durante le stesse.
- Rilascia autorizzazione temporanea per le attrazioni di spettacolo viaggiante (giostre).
In conformità a quanto previsto dal titolo IV, Capo IX della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte del 02.04.2001 n°32-2642 e successive, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il comune rilascia autorizzazioni temporanee al commercio ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98 con validità temporale limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento a carattere accessorio della medesima.

Più dettagliatamente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 114/1998 non possono esercitare l’attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo , per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale , o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Con circolare n. 0003412/DB1607 del 15.03.2013 la Regione Piemonte ha fornito, sulla base delle indicazioni dell'INPS, alcune precisazioni in merito ai concetti di attività occasionale e di attività secondaria/sussidiaria.
Questa premessa appare funzionale alla migliore comprensione del fenomeno largamente diffuso dell'esercizio dell'attività di vendita nei mercatini, per lo più dell'antiquariato minore, da parte dei soggetti che svolgono tale attività in modo occasionale o secondario e alla soluzione delle problematiche applicative indotte, in proposito, della deliberazione regionale.

L'attività occasionale non si configura come attività di impresa.

Peraltro se la vendita è organizzata come impresa essa diventa attività sussidiaria (di altra attività di impresa). In caso differente (es. lavoratore dipendente o professionista che fa il commerciante in modo continuativo e con gestione tipica d'impresa - rifornimento da fornitori e vendita secondo canoni commerciali) se l'attività commerciale non è prevalente non c'è l'obbligo d'iscrizione previdenziale all'INPS.

Ai fini fiscali poichè gli operatori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati:
- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell'attività principale svolta.

La Direzione Commercio, Sicurezza a Polizia Locale della Regione Piemonte ha inoltre emanato il parere n°0004724/DB1701 del 21.06.2011 ad oggetto: Quesito in merito alla disciplina dei venditori occasionali "cd. hobbisti", nella quale si chiarisce che la domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato cui si riferisce.

IN PROPOSITO LA REGIONE PIEMONTE RAMMENTA L'ASSOLUTO DIVIETO PER I COMUNI DI RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE SU ABBONAMENTO PER LE STESSE RAGIONI DI CUI SOPRA

Sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio se invece l'attività è secondaria rispetto ad altra attività principale, la stessa puó essere svolta solo con autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso o in forma itinerante - autorizzazione di tipo A o di tipo B.

Ció premesso ai sensi del disposto dell'art. 10, comma 5 della della L.R. 28/1999 come modificata con L.R. 13/2011, tutti i comuni nei quali si svolgono mercatini per la cui partecipazione vengano rilasciate autorizzazioni temporanee sono tenuti a trasmettere presso la Regione Piemonte per ogni edizione di svolgimento di ciascun mercatino dell'usato e dell'atiquariato minore:
- copia di tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate;
- modello in formato exel compilato nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
- cognome e nome dell'operatore:
- codice fiscale dell'operatore;
- comune di svolgimento della manifestazione;
- denominazione della manifestazione;
- giorno o giorni di svolimento della singola edizione della manifestazione.

La Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861, capitolo III - indicazioni relative al titolo IV della D.G.R. N. 32-2642 "Vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni" Capo IX D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazioni temporanee chiarisce che:
- non rientra nella presente normativa relativa all’attività di vendita, per definizione, l’ attività di esposizione e di scambio.
- non rientrano inoltre nella presente normativa e pertanto non necessitano di autorizzazione per la vendita, gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica ( es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari - bracciali, magliette - che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico).

Per partecipare agli eventi organizzati all'interno del territorio del Comune di Roccavione è stato predisposto apposito modello scaricabile direttamente premendo sull sottostante dicitura che potrà essere recapitata direttamente al seguente indirizzo:

Comune di Roccavione - Via S. Croce 2 - 12018 Roccavione
In conformità a quanto previsto dal titolo IV, Capo IX della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte del 02.04.2001 n°32-2642 e successive, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il comune rilascia autorizzazioni temporanee al commercio ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98 con validità temporale limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento a carattere accessorio della medesima.

Più dettagliatamente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 114/1998 non possono esercitare l’attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo , per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale , o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Con circolare n. 0003412/DB1607 del 15.03.2013 la Regione Piemonte ha fornito, sulla base delle indicazioni dell'INPS, alcune precisazioni in merito ai concetti di attività occasionale e di attività secondaria/sussidiaria.
Questa premessa appare funzionale alla migliore comprensione del fenomeno largamente diffuso dell'esercizio dell'attività di vendita nei mercatini, per lo più dell'antiquariato minore, da parte dei soggetti che svolgono tale attività in modo occasionale o secondario e alla soluzione delle problematiche applicative indotte, in proposito, della deliberazione regionale.

L'attività occasionale non si configura come attività di impresa.

Peraltro se la vendita è organizzata come impresa essa diventa attività sussidiaria (di altra attività di impresa). In caso differente (es. lavoratore dipendente o professionista che fa il commerciante in modo continuativo e con gestione tipica d'impresa - rifornimento da fornitori e vendita secondo canoni commerciali) se l'attività commerciale non è prevalente non c'è l'obbligo d'iscrizione previdenziale all'INPS.

Ai fini fiscali poichè gli operatori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati:
- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell'attività principale svolta.

La Direzione Commercio, Sicurezza a Polizia Locale della Regione Piemonte ha inoltre emanato il parere n°0004724/DB1701 del 21.06.2011 ad oggetto: Quesito in merito alla disciplina dei venditori occasionali "cd. hobbisti", nella quale si chiarisce che la domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato cui si riferisce.

IN PROPOSITO LA REGIONE PIEMONTE RAMMENTA L'ASSOLUTO DIVIETO PER I COMUNI DI RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE SU ABBONAMENTO PER LE STESSE RAGIONI DI CUI SOPRA

Sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio se invece l'attività è secondaria rispetto ad altra attività principale, la stessa puó essere svolta solo con autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso o in forma itinerante - autorizzazione di tipo A o di tipo B.

Ció premesso ai sensi del disposto dell'art. 10, comma 5 della della L.R. 28/1999 come modificata con L.R. 13/2011, tutti i comuni nei quali si svolgono mercatini per la cui partecipazione vengano rilasciate autorizzazioni temporanee sono tenuti a trasmettere presso la Regione Piemonte per ogni edizione di svolgimento di ciascun mercatino dell'usato e dell'atiquariato minore:
- copia di tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate;
- modello in formato exel compilato nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
- cognome e nome dell'operatore:
- codice fiscale dell'operatore;
- comune di svolgimento della manifestazione;
- denominazione della manifestazione;
- giorno o giorni di svolimento della singola edizione della manifestazione.

La Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861, capitolo III - indicazioni relative al titolo IV della D.G.R. N. 32-2642 "Vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni" Capo IX D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazioni temporanee chiarisce che:
- non rientra nella presente normativa relativa all’attività di vendita, per definizione, l’ attività di esposizione e di scambio.
- non rientrano inoltre nella presente normativa e pertanto non necessitano di autorizzazione per la vendita, gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica ( es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari - bracciali, magliette - che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico).

Per partecipare agli eventi organizzati all'interno del territorio del Comune di Roccavione è stato predisposto apposito modello scaricabile direttamente premendo sull sottostante dicitura che potrà essere recapitata direttamente al seguente indirizzo:

Comune di Roccavione - Via S. Croce 2 - 12018 Roccavione
SCHEMA NORMATIVO IN MERITO A
DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
L.R. 12.11.1999 N. 28 art. 11 e s.m.i.
D.G.R. 20- 380 del 16.07.2010


OGGETTO

Tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base di autorizzazione a posto fisso o itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica. (Capo I n°2)
AMBITO DI APPLICAZIONE

Comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso (tipo A), o comune nel quale l’operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione itinerante (tipo B), o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività (Capo I n°1)
DOVERI DELL’OPERATORE

§ L’operatore deve già essere in possesso della documentazione comprovante la regolarità alla entrata in vigore della normativa: (Capo I n°3)
a) Nel caso di:
Ų acquisizione di azienda o ramo d’azienda;
Ų subingresso per causa di morte, gestione o franchising;
Ų in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione;
b) Nel caso di partecipazione all’attribuzione dei posteggi vacanti (SPUNTA) su qualsiasi tipologia mercatale su area pubblica;
§ Termine per produrre la documentazione ai comuni competenti territorialmente: 28 febbraio di ogni anno (Capo I n°4);
§ L’operatore che si avvale di coadiuvanti o di dipendenti o soci, è tenuto ad esibire la stessa documentazione comprovante la regolarità contributiva degli stessi (Capo I n°6);
§ Gli operatori delle attività iniziate da meno di un anno, rispetto alla data del 31 dicembre, dovranno esibire l’analoga certificazione del dante causa, nel caso di subingresso a seguito di: (Capo I n°7)
Ų Cessione;
Ų Gerenza;
Ų Donazione;
Ų Comodato d’uso gratuito o qualsiasi tipologia di trasferimento;
§ Chi inizia un’attività a seguito di nuovo rilascio da meno di un anno dal 28 febbraio è tenuto a presentare la documentazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo (Capo I n°8);
§ Conservare il modello di Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche V.A.R.A. allegato all’autorizzazione quale parte integrante dello stesso per essere esibita, per controlli amministrativi, sui luoghi di esercizio dell’attività (Capo II n°1);
DOCUMENTI DA PRODURRE AL COMUNE DA PARTE DEGLI OPERATORI

§ Per la verifica della regolarità deve essere prodotta la seguente documentazione al fine di dimostrare, per l’anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolarità: (Capo I n°4)
a) in caso di aziende con personale dipendente: ?D.U.R.C.? (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributva), rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente;
b) In caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente e in mancanza della D.U.R.C.: ?Certificato di regolarità contributiva?, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente;
c) in difetto di entrambe i documenti sopraindicati: ?Attestati di versamento dei contributi INPS? riferiti all’anno precedente;
d) ?Ricevuta? dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
e) ?Visura Camerale? in corso di validità;
f) ?Copia fotostatica di un documento di riconoscimento? del titolare o del legale rappresentante dell’azienda;
§ In caso di gestione d’azienda il proprietario è soggetto alla presentazione della documentazione in riferimento unicamente ai titoli autorizzativi con cui opera (Capo I n°7).
DOVERI DEL COMUNE

§ Tramite apposite convenzioni possono essere delegate associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la raccolta della documentazione. (Capo I n°5);
§ Termine per verifica della regolarità: 28 febbraio di ogni anno (Capo I n°1);
§ Termine per il rilascio del V.A,R.A. da allegare alle autorizzazioni: 30 aprile di ogni anno (Capo II n°1);
§ In caso di riscontrata inadempienza si dispone la sospensione dell’attività fino ad avvenuta regolarizzazione che deve avvenire nei successivi 180 giorni trascorsi i quali si revoca l’autorizzazione (Capo II n°2);
§ In caso avvenga la regolarizzazione nei 180 giorni il procedimento dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla stessa (Capo II n°2);
§ Revoca dell’autorizzazione in caso non avvenga la regolarizzazionenei 180 giorni successivi la riscontrata inadempienza (Capo II n°2);
§ In caso di accertata irregolarità in sede di controllo si dispone la sospensione dell’attività e si trasmette gli atti al comune di rilascio per gli adempimenti conseguenti (Capo II n°2);
§ Subordinare l’accoglimento delle domande per la partecipazione a fiere, sagre e manifestazione alla presentazione della documentazione di regolarità (Capo I n°9);
SCHEMA NORMATIVO IN MERITO A
DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
L.R. 12.11.1999 N. 28 art. 11 e s.m.i.
D.G.R. 20- 380 del 16.07.2010


OGGETTO

Tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base di autorizzazione a posto fisso o itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica. (Capo I n°2)
AMBITO DI APPLICAZIONE

Comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso (tipo A), o comune nel quale l’operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione itinerante (tipo B), o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività (Capo I n°1)
DOVERI DELL’OPERATORE

§ L’operatore deve già essere in possesso della documentazione comprovante la regolarità alla entrata in vigore della normativa: (Capo I n°3)
a) Nel caso di:
Ų acquisizione di azienda o ramo d’azienda;
Ų subingresso per causa di morte, gestione o franchising;
Ų in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione;
b) Nel caso di partecipazione all’attribuzione dei posteggi vacanti (SPUNTA) su qualsiasi tipologia mercatale su area pubblica;
§ Termine per produrre la documentazione ai comuni competenti territorialmente: 28 febbraio di ogni anno (Capo I n°4);
§ L’operatore che si avvale di coadiuvanti o di dipendenti o soci, è tenuto ad esibire la stessa documentazione comprovante la regolarità contributiva degli stessi (Capo I n°6);
§ Gli operatori delle attività iniziate da meno di un anno, rispetto alla data del 31 dicembre, dovranno esibire l’analoga certificazione del dante causa, nel caso di subingresso a seguito di: (Capo I n°7)
Ų Cessione;
Ų Gerenza;
Ų Donazione;
Ų Comodato d’uso gratuito o qualsiasi tipologia di trasferimento;
§ Chi inizia un’attività a seguito di nuovo rilascio da meno di un anno dal 28 febbraio è tenuto a presentare la documentazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo (Capo I n°8);
§ Conservare il modello di Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche V.A.R.A. allegato all’autorizzazione quale parte integrante dello stesso per essere esibita, per controlli amministrativi, sui luoghi di esercizio dell’attività (Capo II n°1);
DOCUMENTI DA PRODURRE AL COMUNE DA PARTE DEGLI OPERATORI

§ Per la verifica della regolarità deve essere prodotta la seguente documentazione al fine di dimostrare, per l’anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolarità: (Capo I n°4)
a) in caso di aziende con personale dipendente: ?D.U.R.C.? (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributva), rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente;
b) In caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente e in mancanza della D.U.R.C.: ?Certificato di regolarità contributiva?, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente;
c) in difetto di entrambe i documenti sopraindicati: ?Attestati di versamento dei contributi INPS? riferiti all’anno precedente;
d) ?Ricevuta? dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
e) ?Visura Camerale? in corso di validità;
f) ?Copia fotostatica di un documento di riconoscimento? del titolare o del legale rappresentante dell’azienda;
§ In caso di gestione d’azienda il proprietario è soggetto alla presentazione della documentazione in riferimento unicamente ai titoli autorizzativi con cui opera (Capo I n°7).
DOVERI DEL COMUNE

§ Tramite apposite convenzioni possono essere delegate associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la raccolta della documentazione. (Capo I n°5);
§ Termine per verifica della regolarità: 28 febbraio di ogni anno (Capo I n°1);
§ Termine per il rilascio del V.A,R.A. da allegare alle autorizzazioni: 30 aprile di ogni anno (Capo II n°1);
§ In caso di riscontrata inadempienza si dispone la sospensione dell’attività fino ad avvenuta regolarizzazione che deve avvenire nei successivi 180 giorni trascorsi i quali si revoca l’autorizzazione (Capo II n°2);
§ In caso avvenga la regolarizzazione nei 180 giorni il procedimento dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla stessa (Capo II n°2);
§ Revoca dell’autorizzazione in caso non avvenga la regolarizzazionenei 180 giorni successivi la riscontrata inadempienza (Capo II n°2);
§ In caso di accertata irregolarità in sede di controllo si dispone la sospensione dell’attività e si trasmette gli atti al comune di rilascio per gli adempimenti conseguenti (Capo II n°2);
§ Subordinare l’accoglimento delle domande per la partecipazione a fiere, sagre e manifestazione alla presentazione della documentazione di regolarità (Capo I n°9);
AGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA.

Si rammenta con la presente che la D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 ha introdotto l’obbligo, per il Comune, di verifica annuale della regolarità contributiva e fiscale degli operatori del commercio su area pubblica.

Attenzione: per l'anno 2013, con nota della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte prot. 0005773/DB1607 del 06.05.2013 pubblicata al seguente indirizzo http://www.regione.piemonte.it/commercio/ , sono state differite le scadenzeper gli operatori dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2013, mentre per i comuni dal 30 aprile 2013 al 30 agosto 2013.


Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica, sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che, ad altro titolo, esercitano attività di vendita su area pubblica.

Per la verifica di regolarità, e quindi per ottenere il certificato V.A.R.A. od il rinnovo dello stesso (qualora già rilasciato) tutte le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai Comuni competenti territorialmente, entro il 30.06.2013, la seguente documentazione:

- Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 (si rammenta che la verifica di regolarità contributiva e fiscale che il Comune effettuerà nel corso dell’anno 2013 sarà relativa all’anno 2011) ;
- Visura Camerale attestante la data di inizio attività e che l’attività è in corso;
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda.
E’ richiesta inoltre l’indicazione del numero di posizione INPS.
Si rammenta che il certificato V.A.R.A. deve essere rilasciato dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione al commercio su area pubblica; se l’operatore possiede più di una autorizzazione, è sufficiente che il V.A.R.A. sia rilasciato solo una volta per una delle autorizzazioni possedute, da uno dei Comuni di rilascio delle autorizzazioni. Quest’ultimo Comune rilascerà tante copie autentiche del V.A.R.A. quante sono le altre autorizzazioni possedute dall’operatore.

Pertanto, chi sia in possesso di un certificato V.A.R.A. rilasciato da un Comune diverso da Roccavione e riferito alla regolarità contributivo- fiscale per l’anno 2011, puó presentare al Comune di Roccavione una copia autentica dello stesso, evitando così di presentare tutta la documentazione sopra elencata.

Accertata la regolarità, il Comune rilascerà, entro il 30 agosto 2013, apposito modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’impresa, denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), da allegare all’autorizzazione, quale parte integrante della stessa (oppure provvederà al rinnovo del certificato di che trattasi, per gli operatori che ne siano già in possesso).

Il Comune competente al rilascio dell’autorizzazione, nel caso in cui riscontri un’inadempienza, disporrà la sospensione dell’autorizzazione fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell’autorizzazione.
AGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA.

Si rammenta con la presente che la D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 ha introdotto l’obbligo, per il Comune, di verifica annuale della regolarità contributiva e fiscale degli operatori del commercio su area pubblica.

Attenzione: per l'anno 2013, con nota della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte prot. 0005773/DB1607 del 06.05.2013 pubblicata al seguente indirizzo http://www.regione.piemonte.it/commercio/ , sono state differite le scadenzeper gli operatori dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2013, mentre per i comuni dal 30 aprile 2013 al 30 agosto 2013.


Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica, sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che, ad altro titolo, esercitano attività di vendita su area pubblica.

Per la verifica di regolarità, e quindi per ottenere il certificato V.A.R.A. od il rinnovo dello stesso (qualora già rilasciato) tutte le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai Comuni competenti territorialmente, entro il 30.06.2013, la seguente documentazione:

- Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 (si rammenta che la verifica di regolarità contributiva e fiscale che il Comune effettuerà nel corso dell’anno 2013 sarà relativa all’anno 2011) ;
- Visura Camerale attestante la data di inizio attività e che l’attività è in corso;
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda.
E’ richiesta inoltre l’indicazione del numero di posizione INPS.
Si rammenta che il certificato V.A.R.A. deve essere rilasciato dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione al commercio su area pubblica; se l’operatore possiede più di una autorizzazione, è sufficiente che il V.A.R.A. sia rilasciato solo una volta per una delle autorizzazioni possedute, da uno dei Comuni di rilascio delle autorizzazioni. Quest’ultimo Comune rilascerà tante copie autentiche del V.A.R.A. quante sono le altre autorizzazioni possedute dall’operatore.

Pertanto, chi sia in possesso di un certificato V.A.R.A. rilasciato da un Comune diverso da Roccavione e riferito alla regolarità contributivo- fiscale per l’anno 2011, puó presentare al Comune di Roccavione una copia autentica dello stesso, evitando così di presentare tutta la documentazione sopra elencata.

Accertata la regolarità, il Comune rilascerà, entro il 30 agosto 2013, apposito modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’impresa, denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), da allegare all’autorizzazione, quale parte integrante della stessa (oppure provvederà al rinnovo del certificato di che trattasi, per gli operatori che ne siano già in possesso).

Il Comune competente al rilascio dell’autorizzazione, nel caso in cui riscontri un’inadempienza, disporrà la sospensione dell’autorizzazione fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell’autorizzazione.
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