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Andamento demografico anno 2015
Assegno a sostegno della natalità (Legge di stabilità anno 215)
Assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli minori anno 2016
Assegno di maternità anno 2016
ATTO DI ASSENSO RILASCIO C.I.E. MINORI VALIDA PER ESPATRIO
Autocertificazione antimafia - Persone fisiche
Autocertificazione antimafia - Persone giuridiche23/05/2015
Cittadinanza Italiana - nuove modalità di presentazione delle istanze
Dichiarazione di accompagnamento minorenne cittadino italiano all'estero
Dichiarazione sostitutiva concernente la composizione di nucleo familiare con l’indicazione dei rapporti di parentela
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Domanda di pensione per superstiti e di indennità di morte
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a breve testo
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità all'originale di copia di atto, documento, pubblicazione e titolo di studio o servizio
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di chi non sa o non puó firmare, a breve testo
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e relativa agli altri soggetti
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per uso successione (non soggetta ad autenticazione)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal genitore o dal tutore
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato assistito dal curatore
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa per conto di parente temporaneamente impedito, a breve testo
Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia originale
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni di chi non sa o non puó firmare
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni di chi temporaneamente non sa o non puó firmare sottoscritte da coniuge, figlio, ecc. . .
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dal genitore o dal tutore
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dall’interessato assistito dal curatore
Dichiarazioni sostitutive di estratto di atto di stato civile
Dichiarazioni sostitutive di estratto di atto di stato civile rese dal genitore o dal tutore
Dichiarazioni sostitutive di estratto di atto di stato civile rese dall’interessato assistito dal curatore
Informazioni per il passaporto
nuova dichiarazione residenza
Nuovi modelli di rilascio passaporto - fase sperimentale
Passaporto minori
Revisione toponomastica
S.I.A. SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
Tassa per il passaporto - novità

Come fare per


L’Anagrafe della popolazione residente è la fotografia di fatto della distribuzione dei cittadini sul territorio comunale quindi ha il compito di registrare e aggiornare le posizioni delle singole persone, delle famiglie e delle convivenze aventi dimora abituale nel Comune.

All’Ufficio anagrafe sono demandati analoghi compiti di gestione dell’Anagrafe degli italiani Residenti all’estero (A.I.R.E.).

I servizi forniti sono i seguenti:
- Iscrizione anagrafica e variazione indirizzo con aggiornamento della patente e della carta di circolazione
- Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all’Estero con eventuale iscrizione all’A.I.R.E.
- Rilascio documenti di identità
- Rilascio certificazioni anagrafiche
- Redazione dichiarazioni sostitutive di atti notori
- Autentiche fotografie, copie e firme anche su passaggi di proprietà veicoli
- Gestione delle prestazioni sociali riguardanti l’assegno di maternità per madri non lavoratrici e l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
L’Anagrafe della popolazione residente è la fotografia di fatto della distribuzione dei cittadini sul territorio comunale quindi ha il compito di registrare e aggiornare le posizioni delle singole persone, delle famiglie e delle convivenze aventi dimora abituale nel Comune.

All’Ufficio anagrafe sono demandati analoghi compiti di gestione dell’Anagrafe degli italiani Residenti all’estero (A.I.R.E.).

I servizi forniti sono i seguenti:
- Iscrizione anagrafica e variazione indirizzo con aggiornamento della patente e della carta di circolazione
- Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all’Estero con eventuale iscrizione all’A.I.R.E.
- Rilascio documenti di identità
- Rilascio certificazioni anagrafiche
- Redazione dichiarazioni sostitutive di atti notori
- Autentiche fotografie, copie e firme anche su passaggi di proprietà veicoli
- Gestione delle prestazioni sociali riguardanti l’assegno di maternità per madri non lavoratrici e l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
La Legge di stabilità per il 2015 ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiare in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.

L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda da presentare esclusivamente in via telematica mediante
- WEB- Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portare dell’Istituto
- Contact Center Integrato- numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dlel’utenza chiamante)
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

IL SINDACO
F.to Avena Germana -

LE ISTRUZIONI DALL'INPS
L'INPS con il Messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015 interviene per fornire indicazioni operative relativamente alla domanda di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) previsto dall'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015).
Il Bonus Bebè è un assegno mensile concesso per un massimo di 36 mensilità, il cui importo è pari a 80 euro se l'ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure 160 euro se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui.
L'INPS nel messaggio in oggetto rende noto che la prima liquidazione, avverrà entro la fine del corrente mese di luglio, e che verranno corrisposte tutte le rate maturate a tale data.
Il primo pagamento comprenderà pertanto anche le eventuali mensilità arretrate spettanti. Dopo questa prima fase, la liquidazione delle domande accolte verrà effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.
La Legge di stabilità per il 2015 ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiare in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.

L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda da presentare esclusivamente in via telematica mediante
- WEB- Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portare dell’Istituto
- Contact Center Integrato- numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dlel’utenza chiamante)
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

IL SINDACO
F.to Avena Germana -

LE ISTRUZIONI DALL'INPS
L'INPS con il Messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015 interviene per fornire indicazioni operative relativamente alla domanda di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) previsto dall'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015).
Il Bonus Bebè è un assegno mensile concesso per un massimo di 36 mensilità, il cui importo è pari a 80 euro se l'ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure 160 euro se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui.
L'INPS nel messaggio in oggetto rende noto che la prima liquidazione, avverrà entro la fine del corrente mese di luglio, e che verranno corrisposte tutte le rate maturate a tale data.
Il primo pagamento comprenderà pertanto anche le eventuali mensilità arretrate spettanti. Dopo questa prima fase, la liquidazione delle domande accolte verrà effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.
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Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve ripartire ed ha smarrito o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. - Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato, che provvederà al rilascio previa acquisizione della seguente documentazione e dopo aver esperito gli accertamenti del caso:
1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
2) 2 fotografie dell'interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
3) titolo di viaggio del richiedente;
4) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.
I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente alla consegna del documento al richiedente.
Si raccomanda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, ai fini di facilitare il transito alla frontiera.
In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d'identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.
Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi tale forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita - tranne che in situazioni di comprovata emergenza - al primo giorno lavorativo utile.
L’ETD puó essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell’Unione europea previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza del richiedente e della seguente documentazione:
1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
2) denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio presso le locali autorità di polizia;
3) 2 fotografie dell'interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
4) titolo di viaggio del richiedente;
5) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve ripartire ed ha smarrito o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. - Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato, che provvederà al rilascio previa acquisizione della seguente documentazione e dopo aver esperito gli accertamenti del caso:
1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
2) 2 fotografie dell'interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
3) titolo di viaggio del richiedente;
4) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.
I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente alla consegna del documento al richiedente.
Si raccomanda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, ai fini di facilitare il transito alla frontiera.
In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d'identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.
Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi tale forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita - tranne che in situazioni di comprovata emergenza - al primo giorno lavorativo utile.
L’ETD puó essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell’Unione europea previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza del richiedente e della seguente documentazione:
1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
2) denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio presso le locali autorità di polizia;
3) 2 fotografie dell'interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
4) titolo di viaggio del richiedente;
5) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.
(ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art.1, comma 375, della legge 29/12/2005, n.266;

Visto il Decreto Interministeriale 28/12/2007;

Visto il D.L. 185/08;

Vista la delibera ARG/gas 88/09;

Visto lo Statuto Comunale

RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
Coloro che ritengono avere diritto a tale bonus sociale possono rivolgersi gratuitamente all’ACLI SERVICE CUNEO s.r.l. sito in Cuneo Via Saluzzo 10 (per appuntamento telefonare al n.0171452616) per la compilazione della certificazione ISEE e per la trasmissione telematica di tale dichiarazione al sistema informativo dello SGATE.
Roccavione, li 25/02/2010
(ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art.1, comma 375, della legge 29/12/2005, n.266;

Visto il Decreto Interministeriale 28/12/2007;

Visto il D.L. 185/08;

Vista la delibera ARG/gas 88/09;

Visto lo Statuto Comunale

RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
Coloro che ritengono avere diritto a tale bonus sociale possono rivolgersi gratuitamente all’ACLI SERVICE CUNEO s.r.l. sito in Cuneo Via Saluzzo 10 (per appuntamento telefonare al n.0171452616) per la compilazione della certificazione ISEE e per la trasmissione telematica di tale dichiarazione al sistema informativo dello SGATE.
Roccavione, li 25/02/2010
RILASCIO O RINNOVO CARTA D'IDENTITÀ

Le fotografie per la carta di identità

Una nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005 ha fornito delle indicazioni ufficiali in merito alle caratteristiche tecnico- qualitative delle fotografie per i documenti d'identità:

QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA

Le fotografie devono presentare le seguenti caratteristiche:
- risalire a non più di sei mesi prima
- avere una larghezza di 35-40 mm
- riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70-80% della fotografia
- essere a fuoco e nitide
- essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature.

Le fotografie devono:
- mostrare la persona che guarda direttamente l'obiettivo
- mostrare il colore della carnagione in modo naturale
- possedere sufficiente luminosità e contrasto
- essere stampate su carta di alta qualità e ad alta definizione.

Le fotografie stampate con fotocamera digitale devono avere un colore di alta qualità ed essere stampate su carta ad alta resa fotografica.

STILE E ILLUMINAZIONE

Le fotografie devono:
- avere un colore neutro
- mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili - senza capelli che li coprano
- mostrare la persona faccia a faccia con l'obiettivo, che non guarda al di sopra della spalla (stile ritratto) o con il capo inclinato, e che mostra ben visibili entrambi i lati del viso in modo
chiaro
- essere scattate su uno sfondo disadorno di colore chiaro
- essere scattate con un'illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla
faccia o occhi rossi.

OCCHIALI E COPRICAPO

Se portate gli occhiali:
- la fotografia deve mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del flash sulle lenti, senza lenti ombreggiate (se possibile, evitare le montature pesanti - indossate occhiali dalla montatura più leggera, se li possedete)
- assicuratevi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.

Copricapo:
- non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi, ma deve mostrare chiaramente i tratti del viso dalla punta del mento alla sommità della fronte e si devono poter vedere chiaramente entrambi i lati del volto.

ESPRESSIONE ED INQUADRATURA:

La fotografia deve:
- mostrarvi da soli (senza schienali di sedie, giocattoli o altre persone visibili), mentre guardate
l'obiettivo con un'espressione neutra e la bocca chiusa.

RILASCIO O RINNOVO CARTA D'IDENTITÀ

Le fotografie per la carta di identità

Una nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005 ha fornito delle indicazioni ufficiali in merito alle caratteristiche tecnico- qualitative delle fotografie per i documenti d'identità:

QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA

Le fotografie devono presentare le seguenti caratteristiche:
- risalire a non più di sei mesi prima
- avere una larghezza di 35-40 mm
- riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70-80% della fotografia
- essere a fuoco e nitide
- essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature.

Le fotografie devono:
- mostrare la persona che guarda direttamente l'obiettivo
- mostrare il colore della carnagione in modo naturale
- possedere sufficiente luminosità e contrasto
- essere stampate su carta di alta qualità e ad alta definizione.

Le fotografie stampate con fotocamera digitale devono avere un colore di alta qualità ed essere stampate su carta ad alta resa fotografica.

STILE E ILLUMINAZIONE

Le fotografie devono:
- avere un colore neutro
- mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili - senza capelli che li coprano
- mostrare la persona faccia a faccia con l'obiettivo, che non guarda al di sopra della spalla (stile ritratto) o con il capo inclinato, e che mostra ben visibili entrambi i lati del viso in modo
chiaro
- essere scattate su uno sfondo disadorno di colore chiaro
- essere scattate con un'illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla
faccia o occhi rossi.

OCCHIALI E COPRICAPO

Se portate gli occhiali:
- la fotografia deve mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del flash sulle lenti, senza lenti ombreggiate (se possibile, evitare le montature pesanti - indossate occhiali dalla montatura più leggera, se li possedete)
- assicuratevi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.

Copricapo:
- non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi, ma deve mostrare chiaramente i tratti del viso dalla punta del mento alla sommità della fronte e si devono poter vedere chiaramente entrambi i lati del volto.

ESPRESSIONE ED INQUADRATURA:

La fotografia deve:
- mostrarvi da soli (senza schienali di sedie, giocattoli o altre persone visibili), mentre guardate
l'obiettivo con un'espressione neutra e la bocca chiusa.

Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione

Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l’articolo 5, comma 1, della legge 12/11/2011, n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

A PARTIRE QUINDI DAL 1° GENNAIO 2012

le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori non possono accettarli né richiederli.

Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione

Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l’articolo 5, comma 1, della legge 12/11/2011, n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

A PARTIRE QUINDI DAL 1° GENNAIO 2012

le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori non possono accettarli né richiederli.

Si comunica che il Ministero dell'Interno ha disposto che, dal 1 aprile 2015 sarà possibile presentare le domande di conferimento della cittadinanza italiana on line accedendo ad un portale dedicato, e trasmettendo in formato elettronico tutti i documenti occorrenti.

A decorrere dal 1 maggio 2015 la presentazione delle richieste sarà consentita esclusivamente mediante l'invio on line.

Gli interessati potranno scegliere se presentare la domanda di cittadinanza con il nuovo sistema nel momento in cui esso sarà operativo oppure consegnarla di persona presso la Prefettura entro il 30 Aprile.

CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA: LE NUOVE MODALITA' PER COMUNICARE CON GLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza, ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica.

In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.

Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 0,1,2)
» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 3,4,5,6)
» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 7,8,9)

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/. . ..)

Si comunica che il Ministero dell'Interno ha disposto che, dal 1 aprile 2015 sarà possibile presentare le domande di conferimento della cittadinanza italiana on line accedendo ad un portale dedicato, e trasmettendo in formato elettronico tutti i documenti occorrenti.

A decorrere dal 1 maggio 2015 la presentazione delle richieste sarà consentita esclusivamente mediante l'invio on line.

Gli interessati potranno scegliere se presentare la domanda di cittadinanza con il nuovo sistema nel momento in cui esso sarà operativo oppure consegnarla di persona presso la Prefettura entro il 30 Aprile.

CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA: LE NUOVE MODALITA' PER COMUNICARE CON GLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza, ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica.

In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.

Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 0,1,2)
» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 3,4,5,6)
» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 7,8,9)

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/. . ..)

Occorre registrarsi al sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Con il sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione stop ai modelli cartacei. E' stata, infatti, confermata la data del 18 maggio prossimo per l’avvio della nuova modalità informatica che prevede l’invio on line dell’istanza di cittadinanza, messa a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione-direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.

Cosa deve fare il cittadino
Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it, e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.
Occorre registrarsi al sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Con il sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione stop ai modelli cartacei. E' stata, infatti, confermata la data del 18 maggio prossimo per l’avvio della nuova modalità informatica che prevede l’invio on line dell’istanza di cittadinanza, messa a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione-direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.

Cosa deve fare il cittadino
Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it, e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.

La legge 219 del 22 dicembre 2017 contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" (cosiddetta legge sul biotestamento o testamento biologico) riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire, previa la necessaria informazione, alle cure sanitarie proposte (consenso informato).
In alcuni casi, peró, la persona potrebbe non essere in grado di esprimere la propria volontà. Le disposizioni anticipate di trattamento, inizialmente chiamata "testamento biologico", è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.
La decisione di redigere una Dat è assolutamente libera e volontaria. Ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi puó, attraverso le Dat, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Prima di esprimere le Dat occorre aver acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto.
Nelle sue Dat la persona non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
La dichiarazione puó essere revocata o modificata in qualsiasi momento della vita; restano valide le Dat che riportano la data di redazione più recente.

Fiduciario

È inoltre possibile indicare nelle Dat che si intende consegnare oppure anche successivamente, una persona di fiducia, "fiduciario", che rappresenta il dichiarante, divenuto incapace di autodeterminarsi, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Puó essere un familiare o anche una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. Puó accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo, che va poi allegato alle stesse.
Il fiduciario, al quale viene rilasciata dall'interessato una copia delle Dat, puó rinunciare alla nomina con atto scritto, che comunica direttamente al disponente.
L'incarico del fiduciario puó essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità  previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le Dat non contengano l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il medico è tenuto al rispetto delle Dat. Puó disattenderle parzialmente o totalmente, solo in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente o se sono sopravvenute terapie imprevedibili al tempo delle Dat, che offrano al paziente concrete possibilità di miglioramento. Il fiduciario ha quindi il potere, in accordo con il medico, di attualizzare le disposizioni lasciate dalla persona.

Pianificazione condivisa delle cure

La persona con una patologia cronica invalidante con prognosi infausta puó compilare le proprie Dat e al contempo puó esprimere le proprie volontà con la pianificazione condivisa delle cure. Essa viene concordata direttamente con il medico previa adeguata informazione al paziente. Anche con la pianificazione il paziente puó indicare un fiduciario. Il consenso del paziente alla pianificazione e l’eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. La pianificazione delle cure puó essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia.

La Banca dati nazionale delle Dat

La legge sulle Dat è retroattiva, si applica anche alle Dat depositate in Comune o da un notaio prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

A partire dall'1 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha istituito la banca dati nazionale delle Dat con la  funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento e garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
  • assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario da lui nominato;
  • registrare copia della nomina dell'eventuale fiduciario e della sua accettazione o rinuncia ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

La banca dati puó essere alimentata da:

  • ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e delle rappresentanze diplomatiche consolari italiane all'estero;
  • notai e capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili;
  • responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Come fare

Consegna Dat in Comune

Soggetti interessati

Possono presentare le Dat, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Roccavione.

Visto il carattere personale della dichiarazione non sono stati predisposti specifici modelli o fac-simili. L'interessato puó esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.).
La dichiarazione deve contenere i seguenti contenuti necessari:

  • dati anagrafici del disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita, estremi di un documento d'identità in corso di validità, codice fiscale, indirizzo email);
  • consenso o rifiuto di specifiche misure mediche (puó essere chiesta consulenza al proprio medico di fiducia);
  • data e firma del disponente.

Nel momento in cui nella Dat è nominato un fiduciario (la Banca dati nazionale accetta l'inserimento di un solo nominativo) , devono essere indicati i suoi dati anagrafici, gli estremi di un documento d'identità in corso di validità, il codice fiscale, un recapito telefonico e un indirizzo email. 

Le Dat vanno esibite personalmente dal disponente all’ufficiale di stato civile, assieme al proprio documento d’identità in corso di validità e al codice fiscale.

L'ufficiale di stato civile provvederà a:                                                                 

  • inserire i dati richiesti nell'apposito modulo elettronico predisposto dal Ministero della Salute;
  • allegare la scansione delle Dat solo su consenso del disponente o in caso contrario ad indicare il Comune in cui esse sono reperibili;
  • rilasciare al disponente l'attestazione dell'avvenuto deposito e l'informativa sul trattamento dei dati;    
  • ad inviare tutta la documentazione tramite PEC dat@postacert.sanita.it al Ministero della Salute.                                                                                                                     

Costi

Le Dat sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Normativa

Dove e quando

Ufficio Stato civile

Indirizzo: Via Santa Croce n.2 (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI Piano terra)

Telefono: 0171767108 int.1

Email: protocollo@comune.roccavione.cn.it

PEC: comune.roccavione.cn@legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:

  • lunedì/giovedì/venerdì dalle 09.30 alle 12.15
  • martedì dalle 15.30 alle 17.45
  • mercoledì dalle 09.30 alle 14.00


La legge 219 del 22 dicembre 2017 contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" (cosiddetta legge sul biotestamento o testamento biologico) riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire, previa la necessaria informazione, alle cure sanitarie proposte (consenso informato).
In alcuni casi, peró, la persona potrebbe non essere in grado di esprimere la propria volontà. Le disposizioni anticipate di trattamento, inizialmente chiamata "testamento biologico", è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.
La decisione di redigere una Dat è assolutamente libera e volontaria. Ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi puó, attraverso le Dat, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Prima di esprimere le Dat occorre aver acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto.
Nelle sue Dat la persona non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
La dichiarazione puó essere revocata o modificata in qualsiasi momento della vita; restano valide le Dat che riportano la data di redazione più recente.

Fiduciario

È inoltre possibile indicare nelle Dat che si intende consegnare oppure anche successivamente, una persona di fiducia, "fiduciario", che rappresenta il dichiarante, divenuto incapace di autodeterminarsi, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Puó essere un familiare o anche una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. Puó accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo, che va poi allegato alle stesse.
Il fiduciario, al quale viene rilasciata dall'interessato una copia delle Dat, puó rinunciare alla nomina con atto scritto, che comunica direttamente al disponente.
L'incarico del fiduciario puó essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità  previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le Dat non contengano l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il medico è tenuto al rispetto delle Dat. Puó disattenderle parzialmente o totalmente, solo in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente o se sono sopravvenute terapie imprevedibili al tempo delle Dat, che offrano al paziente concrete possibilità di miglioramento. Il fiduciario ha quindi il potere, in accordo con il medico, di attualizzare le disposizioni lasciate dalla persona.

Pianificazione condivisa delle cure

La persona con una patologia cronica invalidante con prognosi infausta puó compilare le proprie Dat e al contempo puó esprimere le proprie volontà con la pianificazione condivisa delle cure. Essa viene concordata direttamente con il medico previa adeguata informazione al paziente. Anche con la pianificazione il paziente puó indicare un fiduciario. Il consenso del paziente alla pianificazione e l’eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. La pianificazione delle cure puó essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia.

La Banca dati nazionale delle Dat

La legge sulle Dat è retroattiva, si applica anche alle Dat depositate in Comune o da un notaio prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

A partire dall'1 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha istituito la banca dati nazionale delle Dat con la  funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento e garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
  • assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario da lui nominato;
  • registrare copia della nomina dell'eventuale fiduciario e della sua accettazione o rinuncia ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

La banca dati puó essere alimentata da:

  • ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e delle rappresentanze diplomatiche consolari italiane all'estero;
  • notai e capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili;
  • responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Come fare

Consegna Dat in Comune

Soggetti interessati

Possono presentare le Dat, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Roccavione.

Visto il carattere personale della dichiarazione non sono stati predisposti specifici modelli o fac-simili. L'interessato puó esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.).
La dichiarazione deve contenere i seguenti contenuti necessari:

  • dati anagrafici del disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita, estremi di un documento d'identità in corso di validità, codice fiscale, indirizzo email);
  • consenso o rifiuto di specifiche misure mediche (puó essere chiesta consulenza al proprio medico di fiducia);
  • data e firma del disponente.

Nel momento in cui nella Dat è nominato un fiduciario (la Banca dati nazionale accetta l'inserimento di un solo nominativo) , devono essere indicati i suoi dati anagrafici, gli estremi di un documento d'identità in corso di validità, il codice fiscale, un recapito telefonico e un indirizzo email. 

Le Dat vanno esibite personalmente dal disponente all’ufficiale di stato civile, assieme al proprio documento d’identità in corso di validità e al codice fiscale.

L'ufficiale di stato civile provvederà a:                                                                 

  • inserire i dati richiesti nell'apposito modulo elettronico predisposto dal Ministero della Salute;
  • allegare la scansione delle Dat solo su consenso del disponente o in caso contrario ad indicare il Comune in cui esse sono reperibili;
  • rilasciare al disponente l'attestazione dell'avvenuto deposito e l'informativa sul trattamento dei dati;    
  • ad inviare tutta la documentazione tramite PEC dat@postacert.sanita.it al Ministero della Salute.                                                                                                                     

Costi

Le Dat sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Normativa

Dove e quando

Ufficio Stato civile

Indirizzo: Via Santa Croce n.2 (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI Piano terra)

Telefono: 0171767108 int.1

Email: protocollo@comune.roccavione.cn.it

PEC: comune.roccavione.cn@legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:

  • lunedì/giovedì/venerdì dalle 09.30 alle 12.15
  • martedì dalle 15.30 alle 17.45
  • mercoledì dalle 09.30 alle 14.00


Debutta il nuovo servizio web per richiedere i duplicati di Tessera Sanitaria e tesserino di codice fiscale (nel caso in cui il cittadino non sia in possesso della Tessera Sanitaria perché non assistito dal Servizio Sanitario Nazionale). Da oggi, infatti, collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it- è possibile ottenere il duplicato della tessera in caso di furto, smarrimento o perché la stessa è deteriorata o illeggibile.
Superati i controlli di sicurezza (correttezza e congruenza dei dati comunicati con quelli presenti nei database dell’Agenzia), la tessera viene inviata direttamente all’indirizzo del richiedente che risulta in Anagrafe Tributaria.

Un servizio accessibile a tutti- Da oggi sul sito internet dell’Agenzia sono online le applicazioni informatiche che consentono a tutti i cittadini (abilitati e non ai servizi telematici) di richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino di codice fiscale.
In particolare:

• per i cittadini non abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia è disponibile, nell’area "Servizi senza registrazione", l’applicazione per richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria standard o del tesserino di codice fiscale. Basta inserire il codice fiscale, oppure i dati anagrafici, e indicare alcune informazioni relative alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente. Ultimo passaggio: motivare la richiesta indicando se si tratta di furto o smarrimento oppure della sostituzione tecnica di una tessera deteriorata o illeggibile;
• per i cittadini abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) è possibile, dall’area "Servizi Telematici", richiedere, oltre al duplicato della Tessera Sanitaria standard e del tesserino di codice fiscale, anche quello della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La TS-CNS, dotata di microchip per consentire l’accesso sicuro in rete ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, è stata già distribuita a tutti gli assistiti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ed è in progressiva distribuzione nelle altre regioni.
Consegna "a domicilio"- Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, la tessera viene inviata direttamente a casa del titolare.

Roma, 24 aprile 2012

UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d- 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093- Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. (tariffa urbana a tempo)

Debutta il nuovo servizio web per richiedere i duplicati di Tessera Sanitaria e tesserino di codice fiscale (nel caso in cui il cittadino non sia in possesso della Tessera Sanitaria perché non assistito dal Servizio Sanitario Nazionale). Da oggi, infatti, collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it- è possibile ottenere il duplicato della tessera in caso di furto, smarrimento o perché la stessa è deteriorata o illeggibile.
Superati i controlli di sicurezza (correttezza e congruenza dei dati comunicati con quelli presenti nei database dell’Agenzia), la tessera viene inviata direttamente all’indirizzo del richiedente che risulta in Anagrafe Tributaria.

Un servizio accessibile a tutti- Da oggi sul sito internet dell’Agenzia sono online le applicazioni informatiche che consentono a tutti i cittadini (abilitati e non ai servizi telematici) di richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino di codice fiscale.
In particolare:

• per i cittadini non abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia è disponibile, nell’area "Servizi senza registrazione", l’applicazione per richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria standard o del tesserino di codice fiscale. Basta inserire il codice fiscale, oppure i dati anagrafici, e indicare alcune informazioni relative alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente. Ultimo passaggio: motivare la richiesta indicando se si tratta di furto o smarrimento oppure della sostituzione tecnica di una tessera deteriorata o illeggibile;
• per i cittadini abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) è possibile, dall’area "Servizi Telematici", richiedere, oltre al duplicato della Tessera Sanitaria standard e del tesserino di codice fiscale, anche quello della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La TS-CNS, dotata di microchip per consentire l’accesso sicuro in rete ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, è stata già distribuita a tutti gli assistiti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ed è in progressiva distribuzione nelle altre regioni.
Consegna "a domicilio"- Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, la tessera viene inviata direttamente a casa del titolare.

Roma, 24 aprile 2012

UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d- 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093- Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. (tariffa urbana a tempo)

L’Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali, che si distinguono in generali e sezionali; le prime comprendono tutto il corpo elettorale, le seconde i cittadini assegnati a ciascuna delle sezioni in cui è ripartito il comune.
Sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali del Comune i cittadini italiani che risultano compresi nel registro della popolazione stabile del Comune (e cioè nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune stesso) o nell’A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero), semprechè siano in possesso della capacità elettorale.

Gli aggiornamenti avvengono a mezzo di revisioni:
- REVISIONE SEMESTRALE: si procede alla iscrizione dei cittadini che raggiungono la maggiore età nel semestre successivo a quello in cui viene attuata ciascuna revisione. In questa fase viene provveduto, inoltre, alla cancellazione degli elettori sottoposti alle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o che siano stati eliminati dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
- REVISIONI DINAMICHE: alle liste vanno apportate le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, nonché le variazioni conseguenti al trasferimento di residenza da un comune all’altro. In questa fase vanno altresì disposte variazioni alle liste conseguenti all’accoglimento dei ricorsi e quelle relative al cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune.

L’Ufficio Elettorale svolge inoltre i seguenti adempimenti:
- Tenuta dell’Albo dei Presidenti di Seggio: il cittadino puó presentare domanda entro il 31 ottobre per Presidente di seggio elettorale; tale istanza viene trasmessa alla Corte d’Appello di Torino, che provvede all’aggiornamento dell’apposito "Albo dei Presidenti di Seggio".
- Tenuta dell’Albo degli Scrutatori: il cittadino puó rivolgere istanza all’Ente entro il 30 novembre e successivamente, accertati i requisiti da parte dell’Ufficiale Elettorale, viene inserito in un apposito albo. La nomina degli scrutatori effettivi presso i seggi elettorali avviene per nomina da parte della Commissione Elettorale Comunale tra il 25° e 20° giorno antecedente la data della consultazione elettorale.
- Tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari: provvede alla formazione ed all’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello.
- Rilascia: le tessere elettorali e relativi duplicati, le etichette per variazioni di indirizzo nell’ambito del Comune, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
- Provvede alla raccolta di firme per richieste di Referendum abrogativi, alla raccolta di firme per proposte di legge di iniziativa popolare, autentica di firme e di copie conformi.

Nei periodi di consultazioni elettorali (Politiche, Europee, Regionali, Provinciali, Comunali, Referendum) organizza ed attua tutti gli adempimenti alle stesse connessi tra i quali:
- informazioni per presentazioni di liste dei candidati
- propaganda elettorale
- affissioni
- operazioni relative alla organizzazione dei seggi elettorali ecc.
L’Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali, che si distinguono in generali e sezionali; le prime comprendono tutto il corpo elettorale, le seconde i cittadini assegnati a ciascuna delle sezioni in cui è ripartito il comune.
Sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali del Comune i cittadini italiani che risultano compresi nel registro della popolazione stabile del Comune (e cioè nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune stesso) o nell’A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero), semprechè siano in possesso della capacità elettorale.

Gli aggiornamenti avvengono a mezzo di revisioni:
- REVISIONE SEMESTRALE: si procede alla iscrizione dei cittadini che raggiungono la maggiore età nel semestre successivo a quello in cui viene attuata ciascuna revisione. In questa fase viene provveduto, inoltre, alla cancellazione degli elettori sottoposti alle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o che siano stati eliminati dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
- REVISIONI DINAMICHE: alle liste vanno apportate le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, nonché le variazioni conseguenti al trasferimento di residenza da un comune all’altro. In questa fase vanno altresì disposte variazioni alle liste conseguenti all’accoglimento dei ricorsi e quelle relative al cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune.

L’Ufficio Elettorale svolge inoltre i seguenti adempimenti:
- Tenuta dell’Albo dei Presidenti di Seggio: il cittadino puó presentare domanda entro il 31 ottobre per Presidente di seggio elettorale; tale istanza viene trasmessa alla Corte d’Appello di Torino, che provvede all’aggiornamento dell’apposito "Albo dei Presidenti di Seggio".
- Tenuta dell’Albo degli Scrutatori: il cittadino puó rivolgere istanza all’Ente entro il 30 novembre e successivamente, accertati i requisiti da parte dell’Ufficiale Elettorale, viene inserito in un apposito albo. La nomina degli scrutatori effettivi presso i seggi elettorali avviene per nomina da parte della Commissione Elettorale Comunale tra il 25° e 20° giorno antecedente la data della consultazione elettorale.
- Tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari: provvede alla formazione ed all’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello.
- Rilascia: le tessere elettorali e relativi duplicati, le etichette per variazioni di indirizzo nell’ambito del Comune, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
- Provvede alla raccolta di firme per richieste di Referendum abrogativi, alla raccolta di firme per proposte di legge di iniziativa popolare, autentica di firme e di copie conformi.

Nei periodi di consultazioni elettorali (Politiche, Europee, Regionali, Provinciali, Comunali, Referendum) organizza ed attua tutti gli adempimenti alle stesse connessi tra i quali:
- informazioni per presentazioni di liste dei candidati
- propaganda elettorale
- affissioni
- operazioni relative alla organizzazione dei seggi elettorali ecc.
Dal sito del Ministero dell'Interno Polizia di Stato si riporta la new su:"Questa sezione del sito vi aiuterà a trovare tutte le informazioni che riguardano il passaporto.
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e puó essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Attualmente, in Italia, si rilascia il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina.
Consulta il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it Il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia
Per chi deve partire raccomandiamo di visitare il sito del Ministero Affari Esteri seguendo questo link http://www.viaggiaresicuri.it/ selezionate poi dal menù a tendina il Paese dove intendete recarvi ed avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno per il viaggio inclusa l'indicazione per l'eventuale validità residua richiesta per il passaporto.
N.B. Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
Dal sito del Ministero dell'Interno Polizia di Stato si riporta la new su:"Questa sezione del sito vi aiuterà a trovare tutte le informazioni che riguardano il passaporto.
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e puó essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Attualmente, in Italia, si rilascia il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina.
Consulta il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it Il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia
Per chi deve partire raccomandiamo di visitare il sito del Ministero Affari Esteri seguendo questo link http://www.viaggiaresicuri.it/ selezionate poi dal menù a tendina il Paese dove intendete recarvi ed avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno per il viaggio inclusa l'indicazione per l'eventuale validità residua richiesta per il passaporto.
N.B. Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
L’Ufficio Leva si occupa della formazione della lista di leva, della tenuta e aggiornamento dei ruoli matricolari.

Rilascia i seguenti documenti:
- Certificato di iscrizione nella lista di leva
- Esiti di leva

La Legge 23 agosto 2004 n.226 art.1 (Gazzetta Ufficiale n.204 del 31 agosto 2004) prevede che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
L’Ufficio Leva si occupa della formazione della lista di leva, della tenuta e aggiornamento dei ruoli matricolari.

Rilascia i seguenti documenti:
- Certificato di iscrizione nella lista di leva
- Esiti di leva

La Legge 23 agosto 2004 n.226 art.1 (Gazzetta Ufficiale n.204 del 31 agosto 2004) prevede che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Il servizio Demografico ha il compito di gestire alcune funzioni di competenza dello Stato, attribuite in via permanente ai Comuni, quali i servizi di anagrafe, di stato civile, elettorale, toponomastica e statistica, oltre al servizio cimiteriale.

Le principali funzioni ascrivibili al servizio possono sinteticamente essere riassunte come di seguito:

- gestione e raccolta dei dati anagrafici della popolazione residente (APR) nonché gestione e raccolta dati dei cittadini italiani che hanno fissato all'estero la loro residenza (AIRE);
- gestione del registro delle unioni civili;
- adempimenti statistici a carattere locale e nazionale comprese le cadenzate operazioni censuarie;
- registrazione e certificazione degli eventi più importanti della vita quali la nascita, il matrimonio, la morte e la cittadinanza;
- rilascio della carta d'identità;
- formazione, aggiornamento e tenuta delle liste elettorali nonché adempimento delle operazioni connesse alle consultazioni elettorali;
- gestione amministrativa e tecnico-operativa dei civici cimiteri.
Il servizio Demografico ha il compito di gestire alcune funzioni di competenza dello Stato, attribuite in via permanente ai Comuni, quali i servizi di anagrafe, di stato civile, elettorale, toponomastica e statistica, oltre al servizio cimiteriale.

Le principali funzioni ascrivibili al servizio possono sinteticamente essere riassunte come di seguito:

- gestione e raccolta dei dati anagrafici della popolazione residente (APR) nonché gestione e raccolta dati dei cittadini italiani che hanno fissato all'estero la loro residenza (AIRE);
- gestione del registro delle unioni civili;
- adempimenti statistici a carattere locale e nazionale comprese le cadenzate operazioni censuarie;
- registrazione e certificazione degli eventi più importanti della vita quali la nascita, il matrimonio, la morte e la cittadinanza;
- rilascio della carta d'identità;
- formazione, aggiornamento e tenuta delle liste elettorali nonché adempimento delle operazioni connesse alle consultazioni elettorali;
- gestione amministrativa e tecnico-operativa dei civici cimiteri.
Dal sito del Ministero dell'Interno si riporta la seguente news.

"La Polizia ricorda che il 4 giugno entrano in vigore le nuove regole sulla dichiarazione relativa ai ragazzi italiani minori di 14 anni in viaggio senza genitori o tutori.
Nuove regole per la dichiarazione che deve accompagnare il minorenne cittadino italiano all'estero nel caso in cui si sposti dall'Italia o dal paese di residenza senza i genitori, o almeno uno dei due, o senza chi esercita la potestà genitoriale, cioè il tutore o i tutori.
Entrano in vigore da domani 4 giugno, ricorda la Polizia di Stato, e si applicano ai ragazzi minori di 14 anni. Chi ha già compiuto 14 anni, infatti, puó spostarsi all'estero senza accompagnatori.
Le nuove norme, pensate per impedire casi di espatrio illegale 'per conto terzi', prevedono che la dichiarazione di accompagnamento possa essere in forma di documento cartaceo oppure in forma di iscrizione sul passaporto del minorenne. In entrambe i casi l'istanza va presentata alla questura, che terrà il tutto agli atti e rilascerà, nel primo caso, l'attestazione della dichiarazione, oppure, nel secondo, stamperà la menzione sul passaporto del ragazzo.
L'accompagnatore puó essere una persona fisica o un ente, ad esempio la compagnia di trasporto alla quale il minore viene affidato.
La dichiarazione di accompagnamento, che l'accompagnatore dovrà esibire alla frontiera insieme al passaporto del ragazzo, è valida per un solo viaggio (andata e/o ritorno), in un arco di tempo di massimo 6 mesi, salvo eccezioni valutate di volta in volta dalla questura.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Polizia nella pagina dedicata al passaporto per minorenni, dove si puó scaricare anche la modulistica."

PREMI QUI per scaricare il modulo di accompagnamento

Dal sito del Ministero dell'Interno si riporta la seguente news.

"La Polizia ricorda che il 4 giugno entrano in vigore le nuove regole sulla dichiarazione relativa ai ragazzi italiani minori di 14 anni in viaggio senza genitori o tutori.
Nuove regole per la dichiarazione che deve accompagnare il minorenne cittadino italiano all'estero nel caso in cui si sposti dall'Italia o dal paese di residenza senza i genitori, o almeno uno dei due, o senza chi esercita la potestà genitoriale, cioè il tutore o i tutori.
Entrano in vigore da domani 4 giugno, ricorda la Polizia di Stato, e si applicano ai ragazzi minori di 14 anni. Chi ha già compiuto 14 anni, infatti, puó spostarsi all'estero senza accompagnatori.
Le nuove norme, pensate per impedire casi di espatrio illegale 'per conto terzi', prevedono che la dichiarazione di accompagnamento possa essere in forma di documento cartaceo oppure in forma di iscrizione sul passaporto del minorenne. In entrambe i casi l'istanza va presentata alla questura, che terrà il tutto agli atti e rilascerà, nel primo caso, l'attestazione della dichiarazione, oppure, nel secondo, stamperà la menzione sul passaporto del ragazzo.
L'accompagnatore puó essere una persona fisica o un ente, ad esempio la compagnia di trasporto alla quale il minore viene affidato.
La dichiarazione di accompagnamento, che l'accompagnatore dovrà esibire alla frontiera insieme al passaporto del ragazzo, è valida per un solo viaggio (andata e/o ritorno), in un arco di tempo di massimo 6 mesi, salvo eccezioni valutate di volta in volta dalla questura.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Polizia nella pagina dedicata al passaporto per minorenni, dove si puó scaricare anche la modulistica."

PREMI QUI per scaricare il modulo di accompagnamento

Due i nuovi modelli preparati dalla polizia di Stato: i vecchi moduli potranno essere ancora utilizzati sino ad esaurimento delle scorte.
Partita la fase sperimentale con una nuova modulistica per il rilascio dei passaporti. Dopo l'abolizione della tassa annuale e l'introduzione del contributo amministrativo del 24 giugno scorso la Polizia di Stato ha messo a disposizione due nuovi modelli, destinati rispettivamente ai maggiorenni e ai minorenni.
Chi è in attesa di rilascio dopo aver presentato la richiesta con i vecchi moduli non avrà incombenze di nessun tipo: la modulistica precedente, infatti, sarà utilizzabile fino ad esaurimento scorte.
Premi sul link sottostante per scaricare il modello compilabile occorrente:

http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/

Due i nuovi modelli preparati dalla polizia di Stato: i vecchi moduli potranno essere ancora utilizzati sino ad esaurimento delle scorte.
Partita la fase sperimentale con una nuova modulistica per il rilascio dei passaporti. Dopo l'abolizione della tassa annuale e l'introduzione del contributo amministrativo del 24 giugno scorso la Polizia di Stato ha messo a disposizione due nuovi modelli, destinati rispettivamente ai maggiorenni e ai minorenni.
Chi è in attesa di rilascio dopo aver presentato la richiesta con i vecchi moduli non avrà incombenze di nessun tipo: la modulistica precedente, infatti, sarà utilizzabile fino ad esaurimento scorte.
Premi sul link sottostante per scaricare il modello compilabile occorrente:

http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/

A PARTIRE DAL 4 NOVEMBRE 2010 VERRA’ ATTIVATO UN SISTEMA DI "PRENOTAZIONI ON LINE" CHIAMATO AGENDA ON LINE GESTITO DIRETTAMENTE DALLA QUESTURA DI CUNEO E DALLA SEDE DISTACCATA DI BRA CHE CONSENTE AICITTADINI DI REGISTRARSI (TRAMITE DIGITAZIONE DEL PROPRIO CODICE FISCALE E DI UNA PASSWORD GENERATA DAL SISTEMA ALL’ATTO DELLA REGISTRAZIONE DIRETTAMENTE SUL SITO https//www.passaportonline.poliziadistato.it. LA RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIOEN SARA’ NOTIFICATA TRAMITE L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA passaportonline@poliziadistato.it E PRESENTARE, DIRETTAMENTE VIA WEB, LA DOMANDA PER OTTENERE IL PASSAPORTO ELETTRONICO, PRENOTANDO NELLO STESSO TEMPOL’APPUNTAMENTO PRESSO I PREDETTI UFFICI DI POLIZIA, PER L’ACQUISIZIONE DELLE IMPRONTEDIGITALI NEL GIORNO E ORA DESIDERATI. L’APPUNTAMENTO VALE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA SOLA PERSONA CHE POTRA’ RECARSI PRESSO L’UFFICIO PASSAPORTI- SEDE CENTRALE DI CUNEO O SEDE DISTACCATA DI BRA NELLE GIORNATE DI LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

GLI UTENTI PRIVI DI PRENOTAZIONE DOVRANNO ATTENERSI AI SEGUENTI ORARI:

CUNEO

DAL LUNEDI AL VENERDI (ESCLUSI I GIORNI FESTIVI) DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 PER L’ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PRATICHEGIOVEDI POMERIGGIO DALLE ORE 15 ALLE ORE 17 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL RIDIRO DEI DOCUMENTI GIA’ PRONTI PER LA CONSEGNA.

BRA

LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL PASSAPORTO E I QUESITI PIU’ FREQUENTI SI TROVANO NELL’AMPIA PAGINA AD ESSO DEDICATA SULLA PAGINA http://poliziadistato.it
A PARTIRE DAL 4 NOVEMBRE 2010 VERRA’ ATTIVATO UN SISTEMA DI "PRENOTAZIONI ON LINE" CHIAMATO AGENDA ON LINE GESTITO DIRETTAMENTE DALLA QUESTURA DI CUNEO E DALLA SEDE DISTACCATA DI BRA CHE CONSENTE AICITTADINI DI REGISTRARSI (TRAMITE DIGITAZIONE DEL PROPRIO CODICE FISCALE E DI UNA PASSWORD GENERATA DAL SISTEMA ALL’ATTO DELLA REGISTRAZIONE DIRETTAMENTE SUL SITO https//www.passaportonline.poliziadistato.it. LA RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIOEN SARA’ NOTIFICATA TRAMITE L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA passaportonline@poliziadistato.it E PRESENTARE, DIRETTAMENTE VIA WEB, LA DOMANDA PER OTTENERE IL PASSAPORTO ELETTRONICO, PRENOTANDO NELLO STESSO TEMPOL’APPUNTAMENTO PRESSO I PREDETTI UFFICI DI POLIZIA, PER L’ACQUISIZIONE DELLE IMPRONTEDIGITALI NEL GIORNO E ORA DESIDERATI. L’APPUNTAMENTO VALE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA SOLA PERSONA CHE POTRA’ RECARSI PRESSO L’UFFICIO PASSAPORTI- SEDE CENTRALE DI CUNEO O SEDE DISTACCATA DI BRA NELLE GIORNATE DI LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

GLI UTENTI PRIVI DI PRENOTAZIONE DOVRANNO ATTENERSI AI SEGUENTI ORARI:

CUNEO

DAL LUNEDI AL VENERDI (ESCLUSI I GIORNI FESTIVI) DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 PER L’ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PRATICHEGIOVEDI POMERIGGIO DALLE ORE 15 ALLE ORE 17 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL RIDIRO DEI DOCUMENTI GIA’ PRONTI PER LA CONSEGNA.

BRA

LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL PASSAPORTO E I QUESITI PIU’ FREQUENTI SI TROVANO NELL’AMPIA PAGINA AD ESSO DEDICATA SULLA PAGINA http://poliziadistato.it
Dal 24 Giugno 2014 è stato introdotto un contributo amministrativo di € 73,50 (da acquistare sotto forma di contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti) per il rilascio del passaporto ordinario, incluso il rilascio a favore di minori, oltre al costo del libretto (pari a d euro 42,50)
N.B. CHI AVESSE GIA' ACQUISTATO IL CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 40,29 DOVRA' INTEGRARLO CON UN ULTERIORE CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 33,21.
Per ulteriori chiarimenti vai alle FAQ

L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore puó viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi la circolare

Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio.

Sono valide per l'espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
• accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
Tutto ció è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
• affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
• affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.

La dichiarazione di accompagnamento


Importanti novità dal 4 giugno 2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.


La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.


Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.


Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.


Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.


Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.


Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.

Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Ció significa che:
• Non puó essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;
• Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ció è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.);
• ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.

In particolare:
• il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
• la validità della dichiarazione non puó comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
• nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.


Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possonorichiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.


Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia


Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo peró che per i tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.


Si precisa peró che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perció, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.

Rilascio del passaporto

Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non puó procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.
Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente puó allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).

Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari, se invece il genitore e' cittadino extracomunitario:
- se si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale;
- se non è presente in Italia, per l'assenso, deve recarsi presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.


La documentazione

Alla domanda è necessario allegare:
• un documento di riconoscimento valido del minore. Suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento. In alternativa il genitore del minore puó autocertificare che è il minore è suo figlio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
• 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista puó tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto
1contributo amministrativo da € 73,50 sotto forma di contrassegno telematico per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti).
• La ricevuta di pagamento di € 42,50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
• Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto

Ribadiamo per il passaporto di un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori ma il conto corrente per il pagamento del passaporto dovrà essere eseguito a nome del minore.

Validità del passaporto

Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.

• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Lasciapassare

Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare è valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare checon la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori. Pertanto il minore ora puó avere la carta di identità, anche valida per l'espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l'istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto.

Indicazioni

I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.

Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.Leggi la circolare

Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.

N.B. Il nuovo modulo per la richiesta del passaporto è in fase di evoluzione e comprenderà le modifiche apportate dalle recenti normative in materia. Pertanto quello attualmente scaricabile dal sito ed in uso presso le questure e i commissariati è un modulo non aggiornato e richiede di produrre il certificato di nascita del minore che non va invece prodotto in quanto la Legge 445 del 2000 art 47 annovera il certificato di nascita tra i documenti per i quali è prevista l'autocertificazione.

Dal 24 Giugno 2014 è stato introdotto un contributo amministrativo di € 73,50 (da acquistare sotto forma di contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti) per il rilascio del passaporto ordinario, incluso il rilascio a favore di minori, oltre al costo del libretto (pari a d euro 42,50)
N.B. CHI AVESSE GIA' ACQUISTATO IL CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 40,29 DOVRA' INTEGRARLO CON UN ULTERIORE CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 33,21.
Per ulteriori chiarimenti vai alle FAQ

L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore puó viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi la circolare

Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio.

Sono valide per l'espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
• accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
Tutto ció è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
• affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
• affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.

La dichiarazione di accompagnamento


Importanti novità dal 4 giugno 2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.


La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.


Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.


Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.


Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.


Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.


Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.

Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Ció significa che:
• Non puó essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;
• Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ció è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.);
• ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.

In particolare:
• il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
• la validità della dichiarazione non puó comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
• nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.


Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possonorichiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.


Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia


Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo peró che per i tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.


Si precisa peró che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perció, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.

Rilascio del passaporto

Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non puó procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.
Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente puó allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).

Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari, se invece il genitore e' cittadino extracomunitario:
- se si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale;
- se non è presente in Italia, per l'assenso, deve recarsi presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.


La documentazione

Alla domanda è necessario allegare:
• un documento di riconoscimento valido del minore. Suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento. In alternativa il genitore del minore puó autocertificare che è il minore è suo figlio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
• 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista puó tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto
1contributo amministrativo da € 73,50 sotto forma di contrassegno telematico per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti).
• La ricevuta di pagamento di € 42,50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
• Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto

Ribadiamo per il passaporto di un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori ma il conto corrente per il pagamento del passaporto dovrà essere eseguito a nome del minore.

Validità del passaporto

Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.

• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Lasciapassare

Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare è valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare checon la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori. Pertanto il minore ora puó avere la carta di identità, anche valida per l'espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l'istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto.

Indicazioni

I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.

Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.Leggi la circolare

Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.

N.B. Il nuovo modulo per la richiesta del passaporto è in fase di evoluzione e comprenderà le modifiche apportate dalle recenti normative in materia. Pertanto quello attualmente scaricabile dal sito ed in uso presso le questure e i commissariati è un modulo non aggiornato e richiede di produrre il certificato di nascita del minore che non va invece prodotto in quanto la Legge 445 del 2000 art 47 annovera il certificato di nascita tra i documenti per i quali è prevista l'autocertificazione.

SI COMUNICA CHE GLI ATTI DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO SONO VISIBILI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE ALL’INDIRIZZO
http://www.comunediroccavione.it- PUBBLICAZIONI- ALBO PRETORIO
(Legge 07/08/1990 n.241 art.1 e ss.mm.ii.- Legge 18/06/2009 n.69 art.32 e ss.mm.ii.- Regolamento  comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio approvato con deliberazione della Giunta Com.le n.116/2010)

SI COMUNICA CHE GLI ATTI DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO SONO VISIBILI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE ALL’INDIRIZZO
http://www.comunediroccavione.it- PUBBLICAZIONI- ALBO PRETORIO
(Legge 07/08/1990 n.241 art.1 e ss.mm.ii.- Legge 18/06/2009 n.69 art.32 e ss.mm.ii.- Regolamento  comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio approvato con deliberazione della Giunta Com.le n.116/2010)

L’Ufficio Anagrafe comunica che è in fase di svolgimento il progetto per la revisione della toponomastica, onomastica e numerazione civica.

Si intende tutelare la storia toponomastica del territorio curando che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale e civile, antica e moderna, del paese, nonché i toponimi tradizionali che si sono formati, spontaneamente, per tradizione orale.
E’ inoltre di fondamentale importanza riuscire a collocare con precisione il cittadino all’interno del territorio perché, solo attraverso una corretta gestione del flusso di informazioni all’interno dell’Ente, è possibile programmare e gestire servizi in modo efficace ed efficiente così da rispondere in modo adeguato ai bisogni ed alle reali esigenze dell’utenza.
La stessa esigenza si fa ancora più sentire quando bisogna intervenire per salvare una vita, infatti tale revisione verrà inserita nei servizi GPS.
Personale appositamente incaricato si reca quindi sul territorio a rilevare tutti i numeri civici e le variazioni effettuate verranno comunicate ai cittadini, con consegna delle targhette degli eventuali nuovi numeri.
L’Ufficio Anagrafe comunica che è in fase di svolgimento il progetto per la revisione della toponomastica, onomastica e numerazione civica.

Si intende tutelare la storia toponomastica del territorio curando che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale e civile, antica e moderna, del paese, nonché i toponimi tradizionali che si sono formati, spontaneamente, per tradizione orale.
E’ inoltre di fondamentale importanza riuscire a collocare con precisione il cittadino all’interno del territorio perché, solo attraverso una corretta gestione del flusso di informazioni all’interno dell’Ente, è possibile programmare e gestire servizi in modo efficace ed efficiente così da rispondere in modo adeguato ai bisogni ed alle reali esigenze dell’utenza.
La stessa esigenza si fa ancora più sentire quando bisogna intervenire per salvare una vita, infatti tale revisione verrà inserita nei servizi GPS.
Personale appositamente incaricato si reca quindi sul territorio a rilevare tutti i numeri civici e le variazioni effettuate verranno comunicate ai cittadini, con consegna delle targhette degli eventuali nuovi numeri.
Dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile nazionale (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015). In conseguenza di cio', potranno partecipare alla selezione per l'accesso non solo i cttadini dell'Unione europea , ma anche i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Per consentire la presentazione delle domande, sono stati prorogati i termini al 20 agosto 2015.. La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro le ore 14.00 del 20 agosto 2015.
Dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile nazionale (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015). In conseguenza di cio', potranno partecipare alla selezione per l'accesso non solo i cttadini dell'Unione europea , ma anche i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Per consentire la presentazione delle domande, sono stati prorogati i termini al 20 agosto 2015.. La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro le ore 14.00 del 20 agosto 2015.
Il Centro Documentale (CEDOC) è lo "sportello dell'Esercito" verso il cittadino presso il quale e' possibile richiedere documenti in copia, certificati ed avviare pratiche di diverso tipo.
Tra i quali:
- certificati relativi al servizio militare prestato (stato di servizio, foglio matricolare, copia Foglio di Congedo, conversione Patente Militare di Guida, rilascio esiti di Leva, cancellazione delle note di renitenza, aggiornamento ruoli obiettori)
- avviare pratiche a carattere medico legale, inviare ed istruire le domande di appartenenza alle forze di completamento, ricevere informazioni per le domande di arruolamento nelle Forze Armate.
Va precisato che i giovani della classe 1986 e successive non hanno bisogno di alcuna certificazione per dimostrare la loro posizione nei confronti del servizio militare obbligatorio, in quanto per loro opera la sospensione alla leva ed alle armi derivante dall'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 266.
Il Centro Documentale (CEDOC) è lo "sportello dell'Esercito" verso il cittadino presso il quale e' possibile richiedere documenti in copia, certificati ed avviare pratiche di diverso tipo.
Tra i quali:
- certificati relativi al servizio militare prestato (stato di servizio, foglio matricolare, copia Foglio di Congedo, conversione Patente Militare di Guida, rilascio esiti di Leva, cancellazione delle note di renitenza, aggiornamento ruoli obiettori)
- avviare pratiche a carattere medico legale, inviare ed istruire le domande di appartenenza alle forze di completamento, ricevere informazioni per le domande di arruolamento nelle Forze Armate.
Va precisato che i giovani della classe 1986 e successive non hanno bisogno di alcuna certificazione per dimostrare la loro posizione nei confronti del servizio militare obbligatorio, in quanto per loro opera la sospensione alla leva ed alle armi derivante dall'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 266.
L’Ufficio predispone e redige gli atti di Stato Civile relativi alle nascite, morti matrimoni e cittadinanza. Trascrive gli atti pervenuti da altri Comuni, da privati o da pubbliche autorità. Rilascia i certificati, gli estratti e le copie integrali relativi agli atti in suo possesso. Gestisce le pratiche per la cremazione, le estumulazioni e le esumazioni.
L’Ufficio predispone e redige gli atti di Stato Civile relativi alle nascite, morti matrimoni e cittadinanza. Trascrive gli atti pervenuti da altri Comuni, da privati o da pubbliche autorità. Rilascia i certificati, gli estratti e le copie integrali relativi agli atti in suo possesso. Gestisce le pratiche per la cremazione, le estumulazioni e le esumazioni.
Al rilascio del nuovo documento, valido 10 anni, andrà versato un contributo di 73,50 euro attraverso l'acquisto di un contrassegno telematico ma non sarà necessario pagare la tassa annuale.

La conversione in legge del Dl n. 66/2014 cambia anche le regole per il rilascio del passaporto.

All'articolo 5-bis è stata infatti inserita la sostituzione dell'articolo 18 della legge 21 novembre 1967 n. 1185. Il nuovo testo prevede un contributo amministrativo di 73,50 euro oltre al costo del libretto (42,50 euro) per il rilascio di un documento nuovo mentre interviene sull'articolo 55 della legge 21 novembre 2000 n. 342, abrogando in tal modo la tassa annuale del passaporto ordinario nonché quella di rilascio del passaporto collettivo (€ 2,58 per ogni componente del gruppo, esclusi i capo gruppo e i minori di anni 10).

Il nuovo corso è iniziato lo scorso 24 giugno. Chi avesse già acquistato il contrassegno telematico da 40,29 euro valevole precedentemente dovrà integrarlo con un altro da 33,21 euro.

La Polizia di Stato ricorda inoltre che il versamento va effettuato esclusivamente con bollettino di conto corrente n. 67422808 -meglio ancora se con bollettino precompilato dell'ufficio postale -intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del tesoro. La causale da inserire è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico".

Ulteriori chiarimenti in materia sono disponibili nelle Faq predisposte dalla Polizia di Stato.
Al rilascio del nuovo documento, valido 10 anni, andrà versato un contributo di 73,50 euro attraverso l'acquisto di un contrassegno telematico ma non sarà necessario pagare la tassa annuale.

La conversione in legge del Dl n. 66/2014 cambia anche le regole per il rilascio del passaporto.

All'articolo 5-bis è stata infatti inserita la sostituzione dell'articolo 18 della legge 21 novembre 1967 n. 1185. Il nuovo testo prevede un contributo amministrativo di 73,50 euro oltre al costo del libretto (42,50 euro) per il rilascio di un documento nuovo mentre interviene sull'articolo 55 della legge 21 novembre 2000 n. 342, abrogando in tal modo la tassa annuale del passaporto ordinario nonché quella di rilascio del passaporto collettivo (€ 2,58 per ogni componente del gruppo, esclusi i capo gruppo e i minori di anni 10).

Il nuovo corso è iniziato lo scorso 24 giugno. Chi avesse già acquistato il contrassegno telematico da 40,29 euro valevole precedentemente dovrà integrarlo con un altro da 33,21 euro.

La Polizia di Stato ricorda inoltre che il versamento va effettuato esclusivamente con bollettino di conto corrente n. 67422808 -meglio ancora se con bollettino precompilato dell'ufficio postale -intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del tesoro. La causale da inserire è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico".

Ulteriori chiarimenti in materia sono disponibili nelle Faq predisposte dalla Polizia di Stato.
Realizzato dal Ministero degli Esteri Online il nuovo portale 'Il visto per l'Italia' sul quale sono pubblicate tutte le informazioni sui requisiti e le condizioni per ottenere il visto per il nostro Paese da parte degli stranieri che intendono chiedere un visto per recarsi in Italia.
Realizzato dal Ministero degli Esteri Online il nuovo portale 'Il visto per l'Italia' sul quale sono pubblicate tutte le informazioni sui requisiti e le condizioni per ottenere il visto per il nostro Paese da parte degli stranieri che intendono chiedere un visto per recarsi in Italia.
Comune di Roccavione - Via S. Croce, 2 - 12018 Roccavione (CN)
  Tel: 0171.767108   Fax: 0171.757857
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