Le fotografie per la carta di identità
Una nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005 ha fornito delle indicazioni ufficiali in merito alle caratteristiche tecnico- qualitative delle fotografie per i documenti d'identità:
QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA
Le fotografie devono presentare le seguenti caratteristiche:
- risalire a non più di sei mesi prima
- avere una larghezza di 35-40 mm
- riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70-80% della fotografia
- essere a fuoco e nitide
- essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature.
Le fotografie devono:
- mostrare la persona che guarda direttamente l'obiettivo
- mostrare il colore della carnagione in modo naturale
- possedere sufficiente luminosità e contrasto
- essere stampate su carta di alta qualità e ad alta definizione.
Le fotografie stampate con fotocamera digitale devono avere un colore di alta qualità ed essere stampate su carta ad alta resa fotografica.
STILE E ILLUMINAZIONE
Le fotografie devono:
- avere un colore neutro
- mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili - senza capelli che li coprano
- mostrare la persona faccia a faccia con l'obiettivo, che non guarda al di sopra della spalla (stile ritratto) o con il capo inclinato, e che mostra ben visibili entrambi i lati del viso in modo
chiaro
- essere scattate su uno sfondo disadorno di colore chiaro
- essere scattate con un'illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla
faccia o occhi rossi.
OCCHIALI E COPRICAPO
Se portate gli occhiali:
- la fotografia deve mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del flash sulle lenti, senza lenti ombreggiate (se possibile, evitare le montature pesanti - indossate occhiali dalla montatura più leggera, se li possedete)
- assicuratevi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.
Copricapo:
- non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi, ma deve mostrare chiaramente i tratti del viso dalla punta del mento alla sommità della fronte e si devono poter vedere chiaramente entrambi i lati del volto.
ESPRESSIONE ED INQUADRATURA:
La fotografia deve:
- mostrarvi da soli (senza schienali di sedie, giocattoli o altre persone visibili), mentre guardate
l'obiettivo con un'espressione neutra e la bocca chiusa.
Le fotografie per la carta di identità
Una nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005 ha fornito delle indicazioni ufficiali in merito alle caratteristiche tecnico- qualitative delle fotografie per i documenti d'identità:
QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA
Le fotografie devono presentare le seguenti caratteristiche:
- risalire a non più di sei mesi prima
- avere una larghezza di 35-40 mm
- riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70-80% della fotografia
- essere a fuoco e nitide
- essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature.
Le fotografie devono:
- mostrare la persona che guarda direttamente l'obiettivo
- mostrare il colore della carnagione in modo naturale
- possedere sufficiente luminosità e contrasto
- essere stampate su carta di alta qualità e ad alta definizione.
Le fotografie stampate con fotocamera digitale devono avere un colore di alta qualità ed essere stampate su carta ad alta resa fotografica.
STILE E ILLUMINAZIONE
Le fotografie devono:
- avere un colore neutro
- mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili - senza capelli che li coprano
- mostrare la persona faccia a faccia con l'obiettivo, che non guarda al di sopra della spalla (stile ritratto) o con il capo inclinato, e che mostra ben visibili entrambi i lati del viso in modo
chiaro
- essere scattate su uno sfondo disadorno di colore chiaro
- essere scattate con un'illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla
faccia o occhi rossi.
OCCHIALI E COPRICAPO
Se portate gli occhiali:
- la fotografia deve mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del flash sulle lenti, senza lenti ombreggiate (se possibile, evitare le montature pesanti - indossate occhiali dalla montatura più leggera, se li possedete)
- assicuratevi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.
Copricapo:
- non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi, ma deve mostrare chiaramente i tratti del viso dalla punta del mento alla sommità della fronte e si devono poter vedere chiaramente entrambi i lati del volto.
ESPRESSIONE ED INQUADRATURA:
La fotografia deve:
- mostrarvi da soli (senza schienali di sedie, giocattoli o altre persone visibili), mentre guardate
l'obiettivo con un'espressione neutra e la bocca chiusa.
Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l’articolo 5, comma 1, della legge 12/11/2011, n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
A PARTIRE QUINDI DAL 1° GENNAIO 2012
le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori non possono accettarli né richiederli.
Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l’articolo 5, comma 1, della legge 12/11/2011, n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
A PARTIRE QUINDI DAL 1° GENNAIO 2012
le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori non possono accettarli né richiederli.
A decorrere dal 1 maggio 2015 la presentazione delle richieste sarà consentita esclusivamente mediante l'invio on line.
Gli interessati potranno scegliere se presentare la domanda di cittadinanza con il nuovo sistema nel momento in cui esso sarà operativo oppure consegnarla di persona presso la Prefettura entro il 30 Aprile.
CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA: LE NUOVE MODALITA' PER COMUNICARE CON GLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza, ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica.
In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.
Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 0,1,2)
» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 3,4,5,6)
» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 7,8,9)
specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/. . ..)
A decorrere dal 1 maggio 2015 la presentazione delle richieste sarà consentita esclusivamente mediante l'invio on line.
Gli interessati potranno scegliere se presentare la domanda di cittadinanza con il nuovo sistema nel momento in cui esso sarà operativo oppure consegnarla di persona presso la Prefettura entro il 30 Aprile.
CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA: LE NUOVE MODALITA' PER COMUNICARE CON GLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza, ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica.
In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.
Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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» Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ( n. protocollo finale 3,4,5,6)
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specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/. . ..)
La legge 219 del 22 dicembre 2017 contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" (cosiddetta legge sul biotestamento o testamento biologico) riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire, previa la necessaria informazione, alle cure sanitarie proposte (consenso informato).
In alcuni casi, peró, la persona potrebbe non essere in grado di esprimere la propria volontà. Le disposizioni anticipate di trattamento, inizialmente chiamata "testamento biologico", è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.
La decisione di redigere una Dat è assolutamente libera e volontaria. Ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi puó, attraverso le Dat, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Prima di esprimere le Dat occorre aver acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto.
Nelle sue Dat la persona non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
La dichiarazione puó essere revocata o modificata in qualsiasi momento della vita; restano valide le Dat che riportano la data di redazione più recente.
La persona con una patologia cronica invalidante con prognosi infausta puó compilare le proprie Dat e al contempo puó esprimere le proprie volontà con la pianificazione condivisa delle cure. Essa viene concordata direttamente con il medico previa adeguata informazione al paziente. Anche con la pianificazione il paziente puó indicare un fiduciario. Il consenso del paziente alla pianificazione e l’eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. La pianificazione delle cure puó essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia.
La legge sulle Dat è retroattiva, si applica anche alle Dat depositate in Comune o da un notaio prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
A partire dall'1 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha istituito la banca dati nazionale delle Dat con la funzione di:
La banca dati puó essere alimentata da:
Soggetti interessati
Possono presentare le Dat, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Roccavione.
Visto il carattere personale della dichiarazione non sono stati predisposti specifici modelli o fac-simili. L'interessato puó esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.).
La dichiarazione deve contenere i seguenti contenuti necessari:
Nel momento in cui nella Dat è nominato un fiduciario (la Banca dati nazionale accetta l'inserimento di un solo nominativo) , devono essere indicati i suoi dati anagrafici, gli estremi di un documento d'identità in corso di validità, il codice fiscale, un recapito telefonico e un indirizzo email.
Le Dat vanno esibite personalmente dal disponente all’ufficiale di stato civile, assieme al proprio documento d’identità in corso di validità e al codice fiscale.
L'ufficiale di stato civile provvederà a:
Costi
Le Dat sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Telefono: 0171767108 int.1
Email: protocollo@comune.roccavione.cn.it
PEC: comune.roccavione.cn@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico:
La legge 219 del 22 dicembre 2017 contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" (cosiddetta legge sul biotestamento o testamento biologico) riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire, previa la necessaria informazione, alle cure sanitarie proposte (consenso informato).
In alcuni casi, peró, la persona potrebbe non essere in grado di esprimere la propria volontà. Le disposizioni anticipate di trattamento, inizialmente chiamata "testamento biologico", è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.
La decisione di redigere una Dat è assolutamente libera e volontaria. Ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi puó, attraverso le Dat, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Prima di esprimere le Dat occorre aver acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto.
Nelle sue Dat la persona non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
La dichiarazione puó essere revocata o modificata in qualsiasi momento della vita; restano valide le Dat che riportano la data di redazione più recente.
La persona con una patologia cronica invalidante con prognosi infausta puó compilare le proprie Dat e al contempo puó esprimere le proprie volontà con la pianificazione condivisa delle cure. Essa viene concordata direttamente con il medico previa adeguata informazione al paziente. Anche con la pianificazione il paziente puó indicare un fiduciario. Il consenso del paziente alla pianificazione e l’eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. La pianificazione delle cure puó essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia.
La legge sulle Dat è retroattiva, si applica anche alle Dat depositate in Comune o da un notaio prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
A partire dall'1 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha istituito la banca dati nazionale delle Dat con la funzione di:
La banca dati puó essere alimentata da:
Soggetti interessati
Possono presentare le Dat, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Roccavione.
Visto il carattere personale della dichiarazione non sono stati predisposti specifici modelli o fac-simili. L'interessato puó esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.).
La dichiarazione deve contenere i seguenti contenuti necessari:
Nel momento in cui nella Dat è nominato un fiduciario (la Banca dati nazionale accetta l'inserimento di un solo nominativo) , devono essere indicati i suoi dati anagrafici, gli estremi di un documento d'identità in corso di validità, il codice fiscale, un recapito telefonico e un indirizzo email.
Le Dat vanno esibite personalmente dal disponente all’ufficiale di stato civile, assieme al proprio documento d’identità in corso di validità e al codice fiscale.
L'ufficiale di stato civile provvederà a:
Costi
Le Dat sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Telefono: 0171767108 int.1
Email: protocollo@comune.roccavione.cn.it
PEC: comune.roccavione.cn@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico:
Un servizio accessibile a tutti- Da oggi sul sito internet dell’Agenzia sono online le applicazioni informatiche che consentono a tutti i cittadini (abilitati e non ai servizi telematici) di richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino di codice fiscale.
In particolare:
• per i cittadini non abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia è disponibile, nell’area "Servizi senza registrazione", l’applicazione per richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria standard o del tesserino di codice fiscale. Basta inserire il codice fiscale, oppure i dati anagrafici, e indicare alcune informazioni relative alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente. Ultimo passaggio: motivare la richiesta indicando se si tratta di furto o smarrimento oppure della sostituzione tecnica di una tessera deteriorata o illeggibile;
• per i cittadini abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) è possibile, dall’area "Servizi Telematici", richiedere, oltre al duplicato della Tessera Sanitaria standard e del tesserino di codice fiscale, anche quello della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La TS-CNS, dotata di microchip per consentire l’accesso sicuro in rete ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, è stata già distribuita a tutti gli assistiti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ed è in progressiva distribuzione nelle altre regioni.
Consegna "a domicilio"- Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, la tessera viene inviata direttamente a casa del titolare.
Roma, 24 aprile 2012
UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d- 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093- Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. (tariffa urbana a tempo)
Un servizio accessibile a tutti- Da oggi sul sito internet dell’Agenzia sono online le applicazioni informatiche che consentono a tutti i cittadini (abilitati e non ai servizi telematici) di richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino di codice fiscale.
In particolare:
• per i cittadini non abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia è disponibile, nell’area "Servizi senza registrazione", l’applicazione per richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria standard o del tesserino di codice fiscale. Basta inserire il codice fiscale, oppure i dati anagrafici, e indicare alcune informazioni relative alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente. Ultimo passaggio: motivare la richiesta indicando se si tratta di furto o smarrimento oppure della sostituzione tecnica di una tessera deteriorata o illeggibile;
• per i cittadini abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) è possibile, dall’area "Servizi Telematici", richiedere, oltre al duplicato della Tessera Sanitaria standard e del tesserino di codice fiscale, anche quello della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La TS-CNS, dotata di microchip per consentire l’accesso sicuro in rete ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, è stata già distribuita a tutti gli assistiti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ed è in progressiva distribuzione nelle altre regioni.
Consegna "a domicilio"- Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, la tessera viene inviata direttamente a casa del titolare.
Roma, 24 aprile 2012
UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d- 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093- Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. (tariffa urbana a tempo)
"La Polizia ricorda che il 4 giugno entrano in vigore le nuove regole sulla dichiarazione relativa ai ragazzi italiani minori di 14 anni in viaggio senza genitori o tutori.
Nuove regole per la dichiarazione che deve accompagnare il minorenne cittadino italiano all'estero nel caso in cui si sposti dall'Italia o dal paese di residenza senza i genitori, o almeno uno dei due, o senza chi esercita la potestà genitoriale, cioè il tutore o i tutori.
Entrano in vigore da domani 4 giugno, ricorda la Polizia di Stato, e si applicano ai ragazzi minori di 14 anni. Chi ha già compiuto 14 anni, infatti, puó spostarsi all'estero senza accompagnatori.
Le nuove norme, pensate per impedire casi di espatrio illegale 'per conto terzi', prevedono che la dichiarazione di accompagnamento possa essere in forma di documento cartaceo oppure in forma di iscrizione sul passaporto del minorenne. In entrambe i casi l'istanza va presentata alla questura, che terrà il tutto agli atti e rilascerà, nel primo caso, l'attestazione della dichiarazione, oppure, nel secondo, stamperà la menzione sul passaporto del ragazzo.
L'accompagnatore puó essere una persona fisica o un ente, ad esempio la compagnia di trasporto alla quale il minore viene affidato.
La dichiarazione di accompagnamento, che l'accompagnatore dovrà esibire alla frontiera insieme al passaporto del ragazzo, è valida per un solo viaggio (andata e/o ritorno), in un arco di tempo di massimo 6 mesi, salvo eccezioni valutate di volta in volta dalla questura.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Polizia nella pagina dedicata al passaporto per minorenni, dove si puó scaricare anche la modulistica."
PREMI QUI per scaricare il modulo di accompagnamento
"La Polizia ricorda che il 4 giugno entrano in vigore le nuove regole sulla dichiarazione relativa ai ragazzi italiani minori di 14 anni in viaggio senza genitori o tutori.
Nuove regole per la dichiarazione che deve accompagnare il minorenne cittadino italiano all'estero nel caso in cui si sposti dall'Italia o dal paese di residenza senza i genitori, o almeno uno dei due, o senza chi esercita la potestà genitoriale, cioè il tutore o i tutori.
Entrano in vigore da domani 4 giugno, ricorda la Polizia di Stato, e si applicano ai ragazzi minori di 14 anni. Chi ha già compiuto 14 anni, infatti, puó spostarsi all'estero senza accompagnatori.
Le nuove norme, pensate per impedire casi di espatrio illegale 'per conto terzi', prevedono che la dichiarazione di accompagnamento possa essere in forma di documento cartaceo oppure in forma di iscrizione sul passaporto del minorenne. In entrambe i casi l'istanza va presentata alla questura, che terrà il tutto agli atti e rilascerà, nel primo caso, l'attestazione della dichiarazione, oppure, nel secondo, stamperà la menzione sul passaporto del ragazzo.
L'accompagnatore puó essere una persona fisica o un ente, ad esempio la compagnia di trasporto alla quale il minore viene affidato.
La dichiarazione di accompagnamento, che l'accompagnatore dovrà esibire alla frontiera insieme al passaporto del ragazzo, è valida per un solo viaggio (andata e/o ritorno), in un arco di tempo di massimo 6 mesi, salvo eccezioni valutate di volta in volta dalla questura.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Polizia nella pagina dedicata al passaporto per minorenni, dove si puó scaricare anche la modulistica."
PREMI QUI per scaricare il modulo di accompagnamento
L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore puó viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi la circolare
Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio.
Sono valide per l'espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
• accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
Tutto ció è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
• affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
• affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)
Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
La dichiarazione di accompagnamento
Importanti novità dal 4 giugno 2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.
I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.
La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.
Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.
Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.
Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ció significa che:
• Non puó essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;
• Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ció è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.);
• ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.
In particolare:
• il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
• la validità della dichiarazione non puó comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
• nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.
La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.
Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possonorichiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.
Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia
Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo peró che per i tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.
Si precisa peró che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perció, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.
Rilascio del passaporto
Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non puó procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.
Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente puó allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari, se invece il genitore e' cittadino extracomunitario:
- se si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale;
- se non è presente in Italia, per l'assenso, deve recarsi presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.
La documentazione
Alla domanda è necessario allegare:
• un documento di riconoscimento valido del minore. Suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento. In alternativa il genitore del minore puó autocertificare che è il minore è suo figlio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
• 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista puó tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto
• 1contributo amministrativo da € 73,50 sotto forma di contrassegno telematico per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti).
• La ricevuta di pagamento di € 42,50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
• Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto
Ribadiamo per il passaporto di un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori ma il conto corrente per il pagamento del passaporto dovrà essere eseguito a nome del minore.
Validità del passaporto
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
Lasciapassare
Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare è valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare checon la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori. Pertanto il minore ora puó avere la carta di identità, anche valida per l'espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l'istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto.
Indicazioni
I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.
Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.Leggi la circolare
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.
N.B. Il nuovo modulo per la richiesta del passaporto è in fase di evoluzione e comprenderà le modifiche apportate dalle recenti normative in materia. Pertanto quello attualmente scaricabile dal sito ed in uso presso le questure e i commissariati è un modulo non aggiornato e richiede di produrre il certificato di nascita del minore che non va invece prodotto in quanto la Legge 445 del 2000 art 47 annovera il certificato di nascita tra i documenti per i quali è prevista l'autocertificazione.
L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore puó viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi la circolare
Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio.
Sono valide per l'espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
• accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
Tutto ció è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
• affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
• affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)
Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
La dichiarazione di accompagnamento
Importanti novità dal 4 giugno 2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.
I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.
La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.
Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.
Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.
Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ció significa che:
• Non puó essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;
• Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ció è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.);
• ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.
In particolare:
• il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
• la validità della dichiarazione non puó comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
• nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.
La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.
Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possonorichiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.
Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia
Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo peró che per i tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.
Si precisa peró che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perció, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.
Rilascio del passaporto
Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non puó procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.
Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente puó allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari, se invece il genitore e' cittadino extracomunitario:
- se si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale;
- se non è presente in Italia, per l'assenso, deve recarsi presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.
La documentazione
Alla domanda è necessario allegare:
• un documento di riconoscimento valido del minore. Suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento. In alternativa il genitore del minore puó autocertificare che è il minore è suo figlio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
• 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista puó tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto
• 1contributo amministrativo da € 73,50 sotto forma di contrassegno telematico per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti).
• La ricevuta di pagamento di € 42,50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
• Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto
Ribadiamo per il passaporto di un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori ma il conto corrente per il pagamento del passaporto dovrà essere eseguito a nome del minore.
Validità del passaporto
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
Lasciapassare
Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare è valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare checon la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori. Pertanto il minore ora puó avere la carta di identità, anche valida per l'espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l'istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto.
Indicazioni
I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.
Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.Leggi la circolare
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.
N.B. Il nuovo modulo per la richiesta del passaporto è in fase di evoluzione e comprenderà le modifiche apportate dalle recenti normative in materia. Pertanto quello attualmente scaricabile dal sito ed in uso presso le questure e i commissariati è un modulo non aggiornato e richiede di produrre il certificato di nascita del minore che non va invece prodotto in quanto la Legge 445 del 2000 art 47 annovera il certificato di nascita tra i documenti per i quali è prevista l'autocertificazione.