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Comune di Roccavione
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S.U.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Come fare per


L'imprenditore, o chi intende diventarlo per l’attivazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi. Sono attività produttive le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.
L'imprenditore, o chi intende diventarlo per l’attivazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi. Sono attività produttive le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.
Collegandosi al sito internet www.impresainungiorno.gov.it troverete le indicazioni necessarie per ricercare tramite la mappa l’ambito territoriale e amministrativo di vostro interesse accedendo direttamente allo sportello unico per le attività produttive competente.
Collegandosi al sito internet www.impresainungiorno.gov.it troverete le indicazioni necessarie per ricercare tramite la mappa l’ambito territoriale e amministrativo di vostro interesse accedendo direttamente allo sportello unico per le attività produttive competente.
In seguito all’applicazione del nuovo regolamento, lo Sportello sarà l’unico ente pubblico al quale il richiedente potrà presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio.
Sarà inoltre l’unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. Fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relativi ai procedimenti, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati, dovranno essere presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
In seguito all’applicazione del nuovo regolamento, lo Sportello sarà l’unico ente pubblico al quale il richiedente potrà presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio.
Sarà inoltre l’unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. Fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relativi ai procedimenti, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati, dovranno essere presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Le registrazioni delle imprese alimentari (ex DIA) ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1190, sono da considerarsi SCIA in quanto non prevedono, per la conclusione del procedimento, l’accertamento di requisiti o presupposti che abbiamo il carattere rilevante della discrezionalità.Conformemente al D.P.R. 160/2010 le notifiche in argomento vanno presentate al Suap territorialmente competente utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.aslcn1.it/cittadini/modulistica.
Le registrazioni delle imprese alimentari (ex DIA) ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1190, sono da considerarsi SCIA in quanto non prevedono, per la conclusione del procedimento, l’accertamento di requisiti o presupposti che abbiamo il carattere rilevante della discrezionalità.Conformemente al D.P.R. 160/2010 le notifiche in argomento vanno presentate al Suap territorialmente competente utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.aslcn1.it/cittadini/modulistica.
La Scia puó essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).
La Scia puó essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).
Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;

elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia;

Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81;

autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio;

pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);

ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €;

cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €);

ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.
Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;

elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia;

Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81;

autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio;

pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);

ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €;

cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €);

ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.
L'attività puó essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, puó effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione puó vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

Trascorsi i 60 giorni, il Comune puó intervenire:
- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.

In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.
L'attività puó essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, puó effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione puó vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

Trascorsi i 60 giorni, il Comune puó intervenire:
- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.

In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.
Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.
Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.
La Scia puó essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.
La Scia puó essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.
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