Certificazioni anagrafiche

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Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione

Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l’articolo 5, comma 1, della legge 12/11/2011, n.183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

A PARTIRE QUINDI DAL 1° GENNAIO 2012

le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori non possono accettarli né richiederli.

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Pagina aggiornata il 18/09/2015

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