L.R. 19 luglio 2004 n° 18
IDENTIFICAZIONE CANI
L’identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede della detenzione del cane e dell’eventuale detentore, il segnalamento dell’animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004)
OBBLIGHI DETENTORI CANI
Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e dell’identificazione dello stesso e nel caso provvedere alla registrazione entro 15 giorni dall’inizio della detenzione. Ogni detentore di cani è inoltre obbligato a comunicare al servizio veterinario dell'ASL competente per il teritorio la variazione di indirizzo del medesimo mediante presentazione di apposito modulo di autocertificazione con allegata fotocopia della carta d'identità agli sportelli del servizio veterinario o via FAX, il modello è scaricabile direttamente dal sito dell'ASL CN1.
ACQUISTO, VENDITA, DETENZIONE A SCOPO DI COMMERCIO DI CANI
Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all’anagrafe canina o non identificati.
PROPRIETARI DI CUCCIOLATE
I proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip.
PROPRIETARI DI CANI CON TATUAGGIO ILLEGGIBILE
I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
CESSIONE DEFINITIVA O MORTE DEL CANE
I proprietari di cani, anche per il tramite dell’eventuale detentore, sono tenuti asegnalare al Servizio Veterinario dell’A.S.L. presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell’animale entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni di sede di detenzione. E' possibile registrare il decesso sul sito dell'ASL CN1 da recapitare alla Polizia Municipale.
SMARRIMENTO DEL CANE
In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per tramite dell’eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla Polizia Municipale del Comune dove è detenuto l’animale. E' possibile registrare lo smarrimento sul sito dell'ASL CN1da recapitare alla Polizia Municipale.
CANI NON ANCORA IDENTIFICATI CON TATUAGGIO O MICROCHIP
In conformità con la L.R. 04 luglio 2005 n°9, i proprietari o detentori dei cani non ancora tatuati o identificati tramite microchip possono provvedere alla identificazione e registrazione dei medesimi senza incorrere in sanzioni entro e non oltre la data del 31.12.2005.
Sito internet ASL CN1 di riferimento per animali: http://www.aslcn1.it/prevenzione/animali-da-affezione/anagrafe-canina/
Informazioni in merito alle associazioni con cui il Comune di Roccavione ha assunto convenzioni al fine di tutelare il benessere animale
Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Polizia Municipale.
Detenere un’animale è utile ad ogni età, dà affetto e continue sorprese, è educativo, favorisce la socializzazione ed è spesso elemento di sostegno psicologico, ma non è un obbligo, è una scelta.
Come tutte le scelte, deve essere consapevole e comporta anche dei doveri.
Il detentore di un’animale, cioè il proprietario o anche semplicemente chi abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute, della sua corretta custodia, del suo benessere, della sua alimentazione e della riproduzione, nonché del benessere della prole.
Il mancato rispetto di queste elementari regole comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi (maltrattamento, abbandono) una denuncia penale.
Per quanto riguarda la detenzione dei cani la Regione Piemonte ha istituito con L.R. 18/2004 l’anagrafe canina al fine di identificare i cani tramite l’applicazione sottocutanea di un microchip ( piccolo circuito elettronico con un codice univoco) e la creazione di una scheda personale del detentore in cui sono registrati gli eventi relativi al proprio animale (per i dettagli vedere la voce del sito Anagrafe canina).
Oltre alle Leggi Statali e Regionali il regolamento di Polizia Urbana di Roccavione (DCC n.75 del 29.12.2003) prevede alcuni divieti ed obblighi per i detentori di animali:
DIVIETI:
OBBLIGHI:
I cani rinvenuti vaganti verranno catturati e portati al canile di prima accoglienza per essere identificati e per il periodo obbligatorio di osservazione sanitaria dopodiché restituiti ai proprietari con addebito delle spese sanitarie, di mantenimento e di cattura ovvero trasferiti presso il canile convenzionato con il comune: Tenuta la Torre di Castelletto Stura (CN)www.centrocinofilolatorre.com
Se si incontra un cane vagante, incustodito o morto, ogni cittadino ha l’obbligo di segnalarlo alla Polizia Municipale o, in orario festivo/notturno al 118 oppure ai Carabinieri.
PASSAPORTO DEL CANE
Il passaporto è un documento rilasciato dai Servizi Veterinari obbligatorio per i cani che vengono portati all’estero.
Il rilascio è subordinato alla corretta registrazione del cane nell’anagrafe regionale e alla vaccinazione per la rabbia effettuata da almeno 21 giorni.
Esistono però numerose eccezioni relative agli Stati o alle Regioni italiane in cui si vuole transitare o soggiornare con il cane al seguito.
E’ consigliabile interpellare sempre i Servizi Veterinari per le necessarie informazioni.
INTRODUZIONE ANIMALI DA ALTRE REGIONI
I cani identificati al di fuori del territorio regionale che vengono introdotti stabilmente in Piemonte (ad esempio per trasferimento di residenza dei proprietari, acquisto presso allevamenti extraregionali, affido da canili extraregionali o possesso a qualsiasi altro titolo) devono essere registrati sul sistema anagrafico regionale presso il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.
Il proprietario deve compilare in ogni sua parte l'apposito modello scaricabile alla pagina: www.aslcn1.it/prevenzione/animali-da-affezione/anagrafe-canina/introduzione-da-fuori-regione/ .
La corretta identificazione del cane può essere certificata dal proprio veterinario curante o direttamente verificata dal veterinario dell'ASL al momento della presentazione del modulo.
Nella stessa pagina sono contenute le modalità di registrazione per gli animali provenienti da stati esteri.
Per approfondimenti e altre informazioni visitate: