Lunedì 3 novembre 2015 va a regime la novità in materia di carta di circolazione.
È previsto l'obbligo di comunicare alla motorizzazione, ma non al pubblico registro automobilistico, gli atti, diversi dal trasferimento di proprietà/cessione in leasing, dai quali derivano la variazione concernente l'intestatario della carta di circolazione o quegli atti che trasferiscono la disponibilità dei veicoli per periodi superiori a 30 giorni.
Al riguardo va precisato che i giorni devono essere continuativi, si calcolano i giorni dal calendario e durante questo periodo superiore a 30 giorni va fatta la comunicazione soltanto se un soggetto diverso dal proprietario ha la disponibilità esclusiva del veicolo; peraltro, se la disponibilità è in capo ad un famigliare convivente non vi è alcun obbligo di comunicazione.
Vediamo alcuni esempi.
Tizio è proprietario di un veicolo e ne concede l'uso anche ad altri soggetti. Poiché non vi è l'uso esclusivo in capo ad una sola persona niente obbligo di comunicazione.
Genitore proprietario di un veicolo che è utilizzato in modo esclusivo e per periodo superiore a 30 giorni da altro famigliare con lui convivente; non vi è obbligo.
Nonna proprietaria di un veicolo che è nella esclusiva disponibilità del nipote che non convive con la nonna, vi è obbligo di comunicazione.
Soggetto che guida il veicolo intestato ad altra persona detenendolo in modo esclusivo non più di 30 giorni; non è soggetto all'obbligo di questa comunicazione.
Da quando vige l'obbligo. Importante precisare che l'obbligo di comunicazione alla motorizzazione vale soltanto per gli atti adottati dal 3 novembre e non prima. Pertanto se un veicolo è stato dato in comodato per un anno nel mese di ottobre 2014 non è comunque soggetto all'obbligo di comunicazione.
Termine entro cui comunicare le variazioni. Ci sono 30 giorni dalla data dell'atto per fare la comunicazione. Pertanto la variazione che interverrà al 15 novembre dovrà essere dichiarata entro il 14 dicembre.
A quali veicoli si applica la nuova norma. Le nuove procedure trovano per ora applicazione esclusivamente con riferimento a autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, pertanto sono esclusi i ciclomotori.
Chi deve comunicare. Nel caso di trasferimento della disponibilità del veicolo a persona di versa da l proprietario, non è quest'ultimo a dover comunicare, bensì il cd dante causa ovvero la persona che utilizzerà il mezzo.
Quali sono i casi soggetti a comunicazione.
a) Come facevamo accenno più sopra, vanno dichiarate le modifiche dell'intestatario della carta di circolazione (ricordiamo che intestatario puó essere il proprietario del veicolo/locatore/ nudo proprietario/ acquirente con patto di riservato dominio/usufruttuario; il caso è dunque quello in cui l'intestatario subisce una modifica per la parte che riguarda la denominazione della ragione sociale dell'ente a cui intestato la carta di circolazione; nel caso, invece, di un persona fisica la modifica potrebbe riguardare il nome, il cognome, la data di nascita ed luogo di nascita; si pensi ad una persona che aggiunge al cognome paterno anche quello materno come previsto dalla normativa.
b) Fatto cenno alle variazioni che riguardano intestatario della carta di circolazione, il contenuto più importante di questa novità ovvero la intestazione temporanea di autoveicoli e motoveicoli rimorchi.
Qualora un soggetto acquisisca la disponibilità esclusiva per un periodo continuativo superiore a 30 giorni deve comunicarlo alla Motorizzazione al fine di annotare le nuove informazioni sulla carta di circolazione. Viola questa disposizione incorre nella sanzione di 705€ oltre al ritiro della carta di circolazione.
Tra le ipotesi di utilizzo in via esclusiva per un periodo superiore a 30 giorni rientrano il comodato (ovvero il prestito gratuito della cosa), la custodia giudiziale, la locazione senza conducente nonché l'utilizzo del veicolo da parte degli eredi in attesa che venga definita la situazione ereditaria.
Chi sono i soggetti legittimati a concedere a terzi i veicoli in comodato? Sono il proprietario, il locatario nell'ipotesi di leasing, l'usufruttuario ed, infine, l'acquirente nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio. I veicoli possono essere concessi in comodato sia persone fisiche, sia persone giuridico. Per quanto riguarda il comodato dei veicoli aziendali, l'ipotesi puó essere quella in cui veicolo è di proprietà della casa costruttrice che lo dà, per esigenze di mercato o di rappresentanza, a soggetti quali ad esempio giornalisti o rappresentanti di istituzioni pubbliche; allo stato attuale è incerto, e molto confuso, l'utilizzo da parte dei dipendenti per esigenze non lavorative.
Altre ipotesi di assegnazione di un veicolo è quello della custode giudiziale qualora il custode abbia la facoltà d'uso del veicolo.
Ulteriore ipotesi è quella del veicolo che viene noleggiato per un periodo superiore a 30 giorni. Si noti che in questo caso la motorizzazione non rilascia alcuna tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto l' informazione viene utilizzata al fine di aggiornare l'archivio dei veicoli, pertanto il conducente non è tenuto a esibire alcunché nonostante sia in possesso di una ricevuta attestante l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione. L'organo di polizia, quindi, sulla strada non avrà facoltà di chiedere l'esibizione del documento che dimostra l'assolvimento dell'obbligo. Chi noleggia il veicolo è, a differenze degli altri casi di disponibilità del mezzo per periodo superiore a 30 giorni, responsabile in solido, con il trasgressore, per il pagamento della sanzione.
Ulteriore ipotesi è quella dell'intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci. In questo caso va comunicato il nome del genitore per il caso dei figli minori, e quello del tutore per il caso di persone interdette. Nomi che verranno inseriti nella carta di circolazione. Al compimento della maggiore età, ovvero in caso di cessazione dello status di interdizione, il figlio e la persona non più interdetta possono chiedere il rilascio di un nuovo duplicato della carta di circolazione al fine di poter cancellare le precedenti annotazioni.
La legge prevede poi una così detta norma di chiusura in bianco, in quanto è stabilito che fuori dei casi sopra descritti, qualora per effetto di contratti o atti unilaterali -conformi ovviamente all'ordinamento giuridico- la disponibilità di un veicolo venga trasferita ad altro soggetto per oltre 30 giorni, questo è tenuto alla comunicazione. Rientra in queste ipotesi il caso di utilizzo di veicolo intestato a persona defunta, nel periodo che intercorre fra la morte e la definizione dell'eredità. Chi si prende temporaneamente in carico tale veicolo dovrà comunicarlo alla Motorizzazione.
In ultimo, è da ricordare che qualora la carta di circolazione contenente le indicazioni relative alle ipotesi sopra riportate venga smarrita, distrutta o deteriorata, deve esserne chiesto il duplicato.
Responsabilità in solido. In tema di responsabilità in solido, nulla cambia; pertanto, in caso di mancata individuazione del trasgressore delle violazioni commesse alla guida del veicolo, della violazione risponde ancora il proprietario/utilizzatore del veicolo in leasing/locazione/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio. Colui che ha la reale disponibilità del veicolo -ancorché sia stata regolarmente annotata sulla carta di circolazione a seguito della sua dichiarazione- non è tenuto al pagamento della sanzione in solido con l'autore della violazione, salvo sia lui stesso il trasgressore. Così, ad esempio, se Tizio passa col semaforo rosso guidando un veicolo intestato a Caio ma nella disponibilità esclusiva di Sempronio, sarà comunque Caio che dovrà rispondere del pagamento qualora Tizio non paghi o non sia stato individuato dall'organo di polizia stradale quale trasgressore.
Comunicazione dati del conducente. Anche in tema di obbligo di comunicazione del dati, il reale utilizzatore non soggiace ad alcun dovere, in quanto a lui non puó essere chiesto di comunicare chi si trovasse alla guida al momento della commessa violazione
Fonte: infocds.it
Il Ministero degli Interni, con circolare n. 7812 del 31 ottobre 2014, «Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., c art. 247-bis Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992)», ha diramato ulteriori disposizioni a ridosso della data di entrata in vigore delle nuove procedure per l'intestazione temporanea dei veicoli.
L'attesa circolare detta intanto disposizioni operative in ambito di "comodato". Premesso che tale istituto è a forma libera, nel senso che non richiede obbligatoriamente la forma scritta, il Ministero precisa che l'obbligo di annotazione, è imposto solo quando tale atto, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.
Con questo il Ministero intende evidenziare che nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.
Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3 novembre 2014.
Le eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dalla data fissata, quindi a partire dal 4 dicembre 2014.
Fonte: Memoweb 204 del 05.11.2014 - Edizioni Gaspari