In conformità a quanto previsto dal titolo IV, Capo IX della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte del 02.04.2001 n°32-2642 e successive, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il comune rilascia autorizzazioni temporanee al commercio ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98 con validità temporale limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento a carattere accessorio della medesima.
Più dettagliatamente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 114/1998 non possono esercitare l’attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo , per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale , o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Con circolare n. 0003412/DB1607 del 15.03.2013 la Regione Piemonte ha fornito, sulla base delle indicazioni dell'INPS, alcune precisazioni in merito ai concetti di attività occasionale e di attività secondaria/sussidiaria.
Questa premessa appare funzionale alla migliore comprensione del fenomeno largamente diffuso dell'esercizio dell'attività di vendita nei mercatini, per lo più dell'antiquariato minore, da parte dei soggetti che svolgono tale attività in modo occasionale o secondario e alla soluzione delle problematiche applicative indotte, in proposito, della deliberazione regionale.
L'attività occasionale non si configura come attività di impresa.
Peraltro se la vendita è organizzata come impresa essa diventa attività sussidiaria (di altra attività di impresa). In caso differente (es. lavoratore dipendente o professionista che fa il commerciante in modo continuativo e con gestione tipica d'impresa - rifornimento da fornitori e vendita secondo canoni commerciali) se l'attività commerciale non è prevalente non c'è l'obbligo d'iscrizione previdenziale all'INPS.
Ai fini fiscali poichè gli operatori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati:
- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell'attività principale svolta.
La Direzione Commercio, Sicurezza a Polizia Locale della Regione Piemonte ha inoltre emanato il parere n°0004724/DB1701 del 21.06.2011 ad oggetto: Quesito in merito alla disciplina dei venditori occasionali "cd. hobbisti", nella quale si chiarisce che la domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato cui si riferisce.
IN PROPOSITO LA REGIONE PIEMONTE RAMMENTA L'ASSOLUTO DIVIETO PER I COMUNI DI RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE SU ABBONAMENTO PER LE STESSE RAGIONI DI CUI SOPRA
Sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio se invece l'attività è secondaria rispetto ad altra attività principale, la stessa puó essere svolta solo con autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso o in forma itinerante - autorizzazione di tipo A o di tipo B.
Ció premesso ai sensi del disposto dell'art. 10, comma 5 della della L.R. 28/1999 come modificata con L.R. 13/2011, tutti i comuni nei quali si svolgono mercatini per la cui partecipazione vengano rilasciate autorizzazioni temporanee sono tenuti a trasmettere presso la Regione Piemonte per ogni edizione di svolgimento di ciascun mercatino dell'usato e dell'atiquariato minore:
- copia di tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate;
- modello in formato exel compilato nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
- cognome e nome dell'operatore:
- codice fiscale dell'operatore;
- comune di svolgimento della manifestazione;
- denominazione della manifestazione;
- giorno o giorni di svolimento della singola edizione della manifestazione.
La Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861, capitolo III - indicazioni relative al titolo IV della D.G.R. N. 32-2642 "Vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni" Capo IX D.G.R. n. 32-2642 - Autorizzazioni temporanee chiarisce che:
- non rientra nella presente normativa relativa all’attività di vendita, per definizione, l’ attività di esposizione e di scambio.
- non rientrano inoltre nella presente normativa e pertanto non necessitano di autorizzazione per la vendita, gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica ( es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari - bracciali, magliette - che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico).
Per partecipare agli eventi organizzati all'interno del territorio del Comune di Roccavione è stato predisposto apposito modello scaricabile direttamente premendo sull sottostante dicitura che potrà essere recapitata direttamente al seguente indirizzo:
Comune di Roccavione - Via S. Croce 2 - 12018 Roccavione