Durante il periodo invernale puntualmente si verificano problemi dovuti alle avverse condizioni atmosferiche che condizionano la fruibilità delle strade e lo svolgimento delle normali attività quotidiane.
Questo ha determinato negli anni una serie di provvedimenti volti a regolamentare alcuni comportamenti mediante regolamenti e ordinanze di seguito indicate:
Regolamento Comunale di Polizia Urbana
Art. 12 - Sgombero neve
1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonche' tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ció non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale. Lo sgombero della neve dai tetti puó essere, in caso di necessità, imposto dal comune.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 10, comma 5. (è fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.), vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza puo' disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
Ordinanza n. 3 del 17.01.2001
L'ordinanza individua le strade ed i periodi di divieto di sosta durante le nevicate
Ordinanza n. 6 del 06.03.2006
L'ordinanza permette di effettuare la pulizia delle piazze non oggetto di divieto durante le nevicate e dei cumuli di neve conseguenti alla precedente ordinanza posizionando la necessaria segnaletica provvisoria a termine nevicata. Allo stesso modo prevede il divieto di sosta temporaneo in occasione della pulizia strade con mezzi meccanizzati.
Ordinanza n. 43 del 10.12.2010
L’ordinanza regolamenta principalmente i comportamenti da tenere durante le operazioni di sgombero neve oltre a puntualizzare quanto contenuto all’interno del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
Ordinanza n. 50 del 27.11.2023
L’ordinanza regolamenta le modalità di circolazione dei veicoli a motore e non durante la stagione invernale in linea con le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ulteriori puntualizzazioni dell’Ufficio Polizia Municipale.
L'Ufficio Polizia Municipale ricorda che, al fine di garantire un efficace servizio di sgombero neve, a partire dal 15 novembre di ogni anno e fino al 30 marzo dell'anno successivo, durante le nevicate e nelle 24 ore successive, è vietata la sosta dei veicoli in alcune strade comunali: i tratti vietati sono pubblicizzati mediante segnaletica verticale. I proprietari delle vetture che non trovano ricovero presso autorimesse possono posteggiarle nelle località riportate nell'ordinanza riportata in seguito. Si aggiunge che durante il periodo invernale dal 15 novembre al 15 aprile è vietata la circolazione dei veicoli privi di adeguati mezzi antisdrucciolevoli, per tale motivo la circolazione con motocicli e ciclomotori, biciclette e monopattini, non avendo alcuna possibilità di essere equipaggiati in merito, è interdetta la durante le nevicate e le gelate fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; inoltre, in caso si verifichino gli eventi metereologici in oggetto, il divieto è esteso anche fuori dal periodo indicato. Infine si raccomanda a tutta la popolazione di calzare scarpe adeguate alle condizioni del fondo stradale allo scopo di evitare rischi di cadute.