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SCHEMA NORMATIVO IN MERITO A DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA L.R. 12.11.1999 N. 28 art. 11 e s.m.i. D.G.R. 20 – 380 del 16.07.2010 OGGETTO Tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base di autorizzazione a posto fisso o itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica. (Capo I n°2) AMBITO DI APPLICAZIONE Comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso (tipo A), o comune nel quale l’operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione itinerante (tipo B), o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività (Capo I n°1) DOVERI DELL’OPERATORE § L’operatore deve già essere in possesso della documentazione comprovante la regolarità alla entrata in vigore della normativa: (Capo I n°3) a) Nel caso di: Ø acquisizione di azienda o ramo d’azienda; Ø subingresso per causa di morte, gestione o franchising; Ø in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione; b) Nel caso di partecipazione all’attribuzione dei posteggi vacanti (SPUNTA) su qualsiasi tipologia mercatale su area pubblica; § Termine per produrre la documentazione ai comuni competenti territorialmente: 28 febbraio di ogni anno (Capo I n°4); § L’operatore che si avvale di coadiuvanti o di dipendenti o soci, è tenuto ad esibire la stessa documentazione comprovante la regolarità contributiva degli stessi (Capo I n°6); § Gli operatori delle attività iniziate da meno di un anno, rispetto alla data del 31 dicembre, dovranno esibire l’analoga certificazione del dante causa, nel caso di subingresso a seguito di: (Capo I n°7) Ø Cessione; Ø Gerenza; Ø Donazione; Ø Comodato d’uso gratuito o qualsiasi tipologia di trasferimento; § Chi inizia un’attività a seguito di nuovo rilascio da meno di un anno dal 28 febbraio è tenuto a presentare la documentazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo (Capo I n°8); § Conservare il modello di Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche V.A.R.A. allegato all’autorizzazione quale parte integrante dello stesso per essere esibita, per controlli amministrativi, sui luoghi di esercizio dell’attività (Capo II n°1); DOCUMENTI DA PRODURRE AL COMUNE DA PARTE DEGLI OPERATORI § Per la verifica della regolarità deve essere prodotta la seguente documentazione al fine di dimostrare, per l’anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolarità: (Capo I n°4) a) in caso di aziende con personale dipendente: ►D.U.R.C.◄ (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributva), rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente; b) In caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente e in mancanza della D.U.R.C.: ►Certificato di regolarità contributiva◄, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente; c) in difetto di entrambe i documenti sopraindicati: ►Attestati di versamento dei contributi INPS◄ riferiti all’anno precedente; d) ►Ricevuta◄ dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi; e) ►Visura Camerale◄ in corso di validità; f) ►Copia fotostatica di un documento di riconoscimento◄ del titolare o del legale rappresentante dell’azienda; § In caso di gestione d’azienda il proprietario è soggetto alla presentazione della documentazione in riferimento unicamente ai titoli autorizzativi con cui opera (Capo I n°7). DOVERI DEL COMUNE § Tramite apposite convenzioni possono essere delegate associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la raccolta della documentazione. (Capo I n°5); § Termine per verifica della regolarità: 28 febbraio di ogni anno (Capo I n°1); § Termine per il rilascio del V.A,R.A. da allegare alle autorizzazioni: 30 aprile di ogni anno (Capo II n°1); § In caso di riscontrata inadempienza si dispone la sospensione dell’attività fino ad avvenuta regolarizzazione che deve avvenire nei successivi 180 giorni trascorsi i quali si revoca l’autorizzazione (Capo II n°2); § In caso avvenga la regolarizzazione nei 180 giorni il procedimento dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla stessa (Capo II n°2); § Revoca dell’autorizzazione in caso non avvenga la regolarizzazionenei 180 giorni successivi la riscontrata inadempienza (Capo II n°2); § In caso di accertata irregolarità in sede di controllo si dispone la sospensione dell’attività e si trasmette gli atti al comune di rilascio per gli adempimenti conseguenti (Capo II n°2); § Subordinare l’accoglimento delle domande per la partecipazione a fiere, sagre e manifestazione alla presentazione della documentazione di regolarità (Capo I n°9);

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