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AGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA.
Si rammenta con la presente che la D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 ha introdotto l’obbligo, per il Comune, di verifica annuale della regolarità contributiva e fiscale degli operatori del commercio su area pubblica.
Attenzione: per l'anno 2013, con nota della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte prot. 0005773/DB1607 del 06.05.2013 pubblicata al seguente indirizzo http://www.regione.piemonte.it/commercio/ , sono state differite le scadenzeper gli operatori dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2013, mentre per i comuni dal 30 aprile 2013 al 30 agosto 2013.
Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica, sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che, ad altro titolo, esercitano attività di vendita su area pubblica.
Per la verifica di regolarità, e quindi per ottenere il certificato V.A.R.A. od il rinnovo dello stesso (qualora già rilasciato) tutte le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai Comuni competenti territorialmente, entro il 30.06.2013, la seguente documentazione:
- Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 (si rammenta che la verifica di regolarità contributiva e fiscale che il Comune effettuerà nel corso dell’anno 2013 sarà relativa all’anno 2011) ;
- Visura Camerale attestante la data di inizio attività e che l’attività è in corso;
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda.
E’ richiesta inoltre l’indicazione del numero di posizione INPS.
Si rammenta che il certificato V.A.R.A. deve essere rilasciato dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione al commercio su area pubblica; se l’operatore possiede più di una autorizzazione, è sufficiente che il V.A.R.A. sia rilasciato solo una volta per una delle autorizzazioni possedute, da uno dei Comuni di rilascio delle autorizzazioni. Quest’ultimo Comune rilascerà tante copie autentiche del V.A.R.A. quante sono le altre autorizzazioni possedute dall’operatore.
Pertanto, chi sia in possesso di un certificato V.A.R.A. rilasciato da un Comune diverso da Roccavione e riferito alla regolarità contributivo – fiscale per l’anno 2011, può presentare al Comune di Roccavione una copia autentica dello stesso, evitando così di presentare tutta la documentazione sopra elencata.
Accertata la regolarità, il Comune rilascerà, entro il 30 agosto 2013, apposito modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’impresa, denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), da allegare all’autorizzazione, quale parte integrante della stessa (oppure provvederà al rinnovo del certificato di che trattasi, per gli operatori che ne siano già in possesso).
Il Comune competente al rilascio dell’autorizzazione, nel caso in cui riscontri un’inadempienza, disporrà la sospensione dell’autorizzazione fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell’autorizzazione.