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SCHEMA NORMATIVO IN MERITO A
DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
L.R. 12.11.1999 N. 28 art. 11 e s.m.i.
D.G.R. 20 – 380 del 16.07.2010
OGGETTO
Tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base di autorizzazione a posto fisso o itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica. (Capo I n°2)
AMBITO DI APPLICAZIONE
Comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso (tipo A), o comune nel quale l’operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione itinerante (tipo B), o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività (Capo I n°1)
DOVERI DELL’OPERATORE
§ L’operatore deve già essere in possesso della documentazione comprovante la regolarità alla entrata in vigore della normativa: (Capo I n°3)
a) Nel caso di:
Ø acquisizione di azienda o ramo d’azienda;
Ø subingresso per causa di morte, gestione o franchising;
Ø in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione;
b) Nel caso di partecipazione all’attribuzione dei posteggi vacanti (SPUNTA) su qualsiasi tipologia mercatale su area pubblica;
§ Termine per produrre la documentazione ai comuni competenti territorialmente: 28 febbraio di ogni anno (Capo I n°4);
§ L’operatore che si avvale di coadiuvanti o di dipendenti o soci, è tenuto ad esibire la stessa documentazione comprovante la regolarità contributiva degli stessi (Capo I n°6);
§ Gli operatori delle attività iniziate da meno di un anno, rispetto alla data del 31 dicembre, dovranno esibire l’analoga certificazione del dante causa, nel caso di subingresso a seguito di: (Capo I n°7)
Ø Cessione;
Ø Gerenza;
Ø Donazione;
Ø Comodato d’uso gratuito o qualsiasi tipologia di trasferimento;
§ Chi inizia un’attività a seguito di nuovo rilascio da meno di un anno dal 28 febbraio è tenuto a presentare la documentazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo (Capo I n°8);
§ Conservare il modello di Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche V.A.R.A. allegato all’autorizzazione quale parte integrante dello stesso per essere esibita, per controlli amministrativi, sui luoghi di esercizio dell’attività (Capo II n°1);
DOCUMENTI DA PRODURRE AL COMUNE DA PARTE DEGLI OPERATORI
§ Per la verifica della regolarità deve essere prodotta la seguente documentazione al fine di dimostrare, per l’anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolarità: (Capo I n°4)
a) in caso di aziende con personale dipendente: ►D.U.R.C.◄ (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributva), rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente;
b) In caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente e in mancanza della D.U.R.C.: ►Certificato di regolarità contributiva◄, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente;
c) in difetto di entrambe i documenti sopraindicati: ►Attestati di versamento dei contributi INPS◄ riferiti all’anno precedente;
d) ►Ricevuta◄ dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
e) ►Visura Camerale◄ in corso di validità;
f) ►Copia fotostatica di un documento di riconoscimento◄ del titolare o del legale rappresentante dell’azienda;
§ In caso di gestione d’azienda il proprietario è soggetto alla presentazione della documentazione in riferimento unicamente ai titoli autorizzativi con cui opera (Capo I n°7).
DOVERI DEL COMUNE
§ Tramite apposite convenzioni possono essere delegate associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la raccolta della documentazione. (Capo I n°5);
§ Termine per verifica della regolarità: 28 febbraio di ogni anno (Capo I n°1);
§ Termine per il rilascio del V.A,R.A. da allegare alle autorizzazioni: 30 aprile di ogni anno (Capo II n°1);
§ In caso di riscontrata inadempienza si dispone la sospensione dell’attività fino ad avvenuta regolarizzazione che deve avvenire nei successivi 180 giorni trascorsi i quali si revoca l’autorizzazione (Capo II n°2);
§ In caso avvenga la regolarizzazione nei 180 giorni il procedimento dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla stessa (Capo II n°2);
§ Revoca dell’autorizzazione in caso non avvenga la regolarizzazionenei 180 giorni successivi la riscontrata inadempienza (Capo II n°2);
§ In caso di accertata irregolarità in sede di controllo si dispone la sospensione dell’attività e si trasmette gli atti al comune di rilascio per gli adempimenti conseguenti (Capo II n°2);
§ Subordinare l’accoglimento delle domande per la partecipazione a fiere, sagre e manifestazione alla presentazione della documentazione di regolarità (Capo I n°9);